Sentenza n. 3823/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del gravame; e per ottenere ex art.116, comma 2, c.p.a. l’accesso ai documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali; era stato inoltre richiesto l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale e gli atti della procedura concorsuale per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, proponendo altresì una domanda di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Dal testo della sentenza non risultano specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione personale di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente il 24 dicembre 2025 e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha affermato che il processo amministrativo è informato al principio dispositivo: fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, la parte dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In assenza di una giurisdizione oggettiva sull'illegittimità degli atti, il giudice non può proseguire d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo conformarsi alla dichiarazione resa. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, considerata la natura della controversia, l'esito del giudizio e la mancata opposizione delle controparti costituite.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda di accesso ai documenti proposta nel giudizio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È individuata quale base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal ricorrente impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
- Il giudice amministrativo non può proseguire d'ufficio il processo né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva finalizzata al mero accertamento dell'illegittimità degli atti.
Come è indicizzato
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