Cassazione Penale, Sentenza n. 4787/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per un unico motivo formale: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla presunta nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione alla mancata traduzione dell'imputato al giudizio di primo grado. Il ricorrente sostiene di essere stato detenuto per altra causa (revoca dell'affidamento in prova dal 02/08/2011 e ristretto in carcere fino al 14/02/2014) e quindi impossibilitato a partecipare al processo, senza che l'autorità giudiziaria avesse disposto la traduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha verificato la documentazione e ha ritenuto che dagli atti risultava invece la scarcerazione e l'ammissione al regime di affidamento in prova (comunicata il 25/06/2011 con scarcerazione il 24/06/2011 e elezione di domicilio a Montecompatri). Non risultano agli atti prove della presunta revoca del regime il 02/08/2011 e del successivo rientro in carcere; pertanto il giudice non poteva ritenersi negligente. La mancata comunicazione dello stato detentivo da parte dell'interessato o della difesa ha determinato la manifestă infondatezza del motivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa a Roma il 09/12/2021.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Invocata dal ricorrente come causa di nullità per mancata partecipazione dell'imputato al giudizio; la Corte ha valutato che la condizione di 'non libera comparizione' non risultava dagli atti poiché era documentata la scarcerazione e l'affidamento in prova, quindi la nullità non è stata accertata.
art. 94 d.P.R. 309/1990
Norma richiamata a proposito dell'affidamento in prova al servizio sociale: la comunicazione della casa circondariale attestava l'ammissione al regime ex art. 94, fatto che ha indotto la Corte a ritenere che l'imputato fosse in stato di libertà al momento del giudizio di primo grado.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 27817 del 22/03/2019 (Tostelli, Rv. 276563)
Richiamata come principio secondo cui, in assenza di documentazione e di segnalazione da parte dell'interessato o della difesa, non può farsi carico al giudice l'onere di accertare autonomamente una sopravvenuta condizione di detenzione.
Massime di principio
- L'onere di informare il giudice circa variazioni dello stato di detenzione dell'imputato grava sull'interessato e sulla sua difesa: senza documentazione ufficiale o segnalazioni il giudice non è tenuto a svolgere indagini d'ufficio.
- Per sostenere la nullità della pronuncia per mancata traduzione occorre provare concretamente la persistenza della detenzione nelle date rilevanti (documenti ufficiali che attestino revoca dell'affidamento e rientro in carcere).
- La registrazione negli atti di una precedente scarcerazione o affidamento in prova, se non viene efficacemente contestata con prova contraria, giustifica la qualificazione dell'imputato come 'libero contumace' e rende infondate le doglianze sulla mancata traduzione.
- Se la difesa conosce o sospetta variazioni dello stato detentivo, deve tempestivamente comunicarle al giudice o produrre evidenze: la mancata iniziativa può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese.
- In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso per nullità procedurale è essenziale acquisire e allegare certificazioni ufficiali dell'amministrazione penitenziaria e documentare qualsiasi contatto o comunicazione (o la loro assenza) con l'autorità giudiziaria.
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