Cassazione Penale, Sentenza n. 33943/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. il 19/01/2023 per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente censura (1) la valutazione della stabilità del vincolo associativo ritenuto dal Tribunale del riesame: sostiene che il suo ruolo si sarebbe ridotto a un'attività occasionale di mediazione per circa un mese e mezzo, con rapporti sinallagmatici e senza integrazione nella cassa comune dell'associazione; (2) la motivazione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura detentiva, lamentando l'eccesso e l'omessa considerazione del tempo trascorso, della limitata durata delle condotte e dell'assenza di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il ricorso infondato sia perché le censure proposte si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti (non sindacabile in sede di legittimità), sia perché la motivazione del Tribunale del riesame è risultata congrua e priva di vizi logici o giuridici. In particolare, la Corte ha confermato che: dalle risultanze investigative (videosorveglianza, localizzazioni, intercettazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori e arresti in flagranza) emergeva la sussistenza di gravi indizi della partecipazione del Copia ad una struttura associativa diretta dai fratelli Vitale; il ruolo del ricorrente come fornitore stabile/ procacciatore, anche se non esclusivo e pur se temporalmente limitato, era idoneo a configurare la partecipazione associativa ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990; la misura custodiale era proporzionata e giustificata dalla doppia presunzione cautelare derivante dall'art. 74 e dalla concreta pericolosità e rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte interpreta l'art. 74 nel senso che la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può risultare anche dalla costante disponibilità a fornire sostanze al sodalizio: la stabile fornitura garantita all'organizzazione integra la partecipazione, purché accertata la coscienza e volontà di contribuire al mantenimento dell'associazione e al fine comune di immettere droga sul mercato.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato dalla giurisprudenza come riferimento alle singole condotte di traffico: non è necessario che le condotte siano compiute in nome e per conto dell'associazione purché rientrino nel programma criminoso della stessa.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'art. 74, sussista una presunzione rafforzata circa la ricorrenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolosità), che il giudice di merito ha adeguatamente motivato.
art. 275 cod. proc. pen.
Si riferisce ai criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice del riesame che ha confermato la custodia in carcere.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario circa il provvedimento di rigetto e le sue conseguenze.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari il Sindacato è limitato: non è ammesso rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o rivedere la stima degli indizi, salvo vizio di motivazione manifestamente illogico o violazione di legge.
- Ai fini dell'art. 74 DPR 309/1990, la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può desumersi anche da rapporti di fornitura stabili o dalla costante disponibilità a procurare stupefacenti per il sodalizio, pur quando il periodo di attività sia temporalmente limitato, se emerge l'affectio societatis.
- La brevità temporale di alcune condotte non esclude automaticamente la configurabilità della partecipazione associativa: ciò che conta è la qualità e la funzione del contributo rispetto al programma criminoso (es. rifornimento continuativo o affidabile dell'organizzazione).
- Quando il reato contestato rientra nell'art. 74 DPR 309/1990 opera una presunzione cautelare rafforzata che giustifica maggiore attenzione alla sussistenza delle esigenze cautelari e può rendere la custodia in carcere più agevolmente giustificabile, salvo prova contraria sul punto.
- Per contrastare efficacemente in cassazione esigenze cautelari confermate in grado di appello/ riesame, la difesa deve indicare vizi formali o logici nella motivazione oppure elementi nuovi di fatto non valutati che possano superare la presunzione (es. documentazione che dimostri l'assenza di rapporto stabile, prova dell'assenza di pericolo di reiterazione, evidenze di discontinuità nei rapporti economici).
- Nel valutare la natura sinallagmatica o associativa dei rapporti di fornitura è utile produrre elementi concreti come flussi finanziari distinti, prova dell'assenza di cassa comune, testi o attestazioni che smentiscano l'iter comunicativo o la continuità delle forniture, e dimostrare l'assenza di integratione strutturale con il sodalizio.
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