Cassazione Civile, Ordinanza n. 21602/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I soci di una società a responsabilità limitata impugnavano avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di indagini finanziarie, con rideterminazione del reddito e dell’IVA anche in capo ai soci in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La CTP respingeva i ricorsi e i contribuenti appellavano. In appello, la CTR confermava nel merito la pretesa fiscale, ritenendo rilevanti lavoratori irregolari, documentazione extracontabile e movimenti finanziari non giustificati. In cassazione i contribuenti proponevano ricorso principale con cinque motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo la tardività dell’appello dei contribuenti e la violazione delle norme sulla rimessione in termini, in ragione dell’erronea considerazione della morte del difensore del primo grado come causa idonea a giustificare la decadenza.
La decisione
La Corte ha accolto il solo ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la morte del difensore dei contribuenti, intervenuta dopo il deposito della sentenza di primo grado, non fosse idonea a giustificare la rimessione in termini per la proposizione dell’appello, poiché tale evento non determina interruzione del processo e non incide sul termine annuale per impugnare. Di conseguenza, l’appello dei contribuenti doveva essere dichiarato inammissibile; la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, ai sensi degli artt. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 382, comma 3, c.p.c., poiché il processo non avrebbe potuto essere proseguito in appello. Il ricorso principale dei contribuenti è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
La rimessione in termini, quale rimedio generale, è astrattamente applicabile anche al processo tributario, ma solo nei casi in cui la decadenza sia effettivamente imputabile a una causa non dipendente dalla parte; nella fattispecie la Corte esclude che ricorressero i presupposti.
art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dall’Agenzia nel ricorso incidentale per contestare la tardività dell’appello e la decisione della CTR sulla rimessione in termini.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L’inammissibilità dell’appello avrebbe dovuto essere dichiarata dalla CTR; la Corte afferma che, una volta rilevata la tardività, il gravame non poteva essere esaminato nel merito.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non avrebbe potuto essere proseguito nel grado di appello.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Viene applicato per cassare senza rinvio la sentenza di appello, poiché il giudizio di secondo grado era improseguibile ab origine.
art. 184 bis c.p.c.
È menzionato solo come disciplina previgente della rimessione in termini, poi sostituita dall’art. 153, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario la rimessione in termini può operare anche per decadenze relative all’impugnazione, ma solo quando l’evento impeditivo abbia effettivamente impedito alla parte l’esercizio del potere processuale nel termine stabilito.
- La morte del difensore intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado non interrompe il processo né giustifica la rimessione in termini per proporre appello, perché il termine annuale per impugnare è sufficientemente ampio da consentire alla parte di attivarsi con diligenza.
- Quando l’appello è tardivo, il giudice di secondo grado deve dichiararne l’inammissibilità; se ciò non avviene, la Cassazione può cassare la sentenza senza rinvio, perché il processo non avrebbe potuto proseguire in appello.
- L’accoglimento di un motivo preliminare e dirimente sull’ammissibilità dell’impugnazione assorbe l’esame dei motivi del ricorso principale proposti avverso il merito della decisione impugnata.
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