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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-546/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2024. — GF contro Schauinsland-Reisen GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafo 3 – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico da parte dell’organizzatore – Circostanze inevitabili e straordinarie – Esecuzione del viaggio impedita a causa di siffatte circostanze – Raccomandazione ufficiale che sconsiglia di viaggiare nel Paese di destinazione a causa della pandemia di COVID-19. — Causa C-546/22

Giurisprudenza europea62022CJ0546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte precisa l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 nel contesto della pandemia di COVID-19. Un organizzatore può risolvere senza indennizzo se, al momento della risoluzione, può ragionevolmente ritenere di non poter eseguire il pacchetto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, basandosi anche su una raccomandazione ufficiale di non viaggiare. Tuttavia, tale raccomandazione non vale come prova automatica o decisiva: il giudice nazionale deve verificare concretamente la sussistenza delle circostanze e il loro impatto sull’esecuzione del contratto.

Pacchetto turistico: condizioni per cui l’organizzatore può risolvere senza indennizzo quando una raccomandazione ufficiale sconsiglia di viaggiare per rischi connessi alla COVID-19

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, l’organizzatore possa considerarsi "non in grado di eseguire" il contratto di pacchetto turistico già sulla base della pubblicazione, da parte dell’autorità competente, di una raccomandazione ufficiale che sconsiglia di recarsi nel Paese di destinazione; e, in caso affermativo, se ciò valga anche quando il viaggiatore dichiari di voler comunque partire e l’esecuzione non sia oggettivamente impossibile per l’organizzatore.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che l’organizzatore può fondarsi sulla pubblicazione, da parte delle autorità competenti, di una raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona di destinazione per dimostrare che non è in grado di eseguire il contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, anche se il viaggiatore afferma di voler comunque partire e anche se l’esecuzione non è oggettivamente impossibile; tuttavia tale raccomandazione non costituisce una prova inconfutabile, ma solo un elemento probatorio valutabile dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze del caso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 3, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 16 della direttiva (UE) 2015/2302
  • Regolamento (CE) n. 2006/2004
  • Direttiva 2011/83/UE
  • Direttiva 90/314/CEE

Pacchetto turistico e raccomandazione ufficiale di non viaggiare per COVID-19

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’"Oberster Gerichtshof" austriaco nell’ambito di una controversia tra un viaggiatore e l’organizzatore del pacchetto turistico. Il tema è l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2302, con riferimento alla facoltà dell’organizzatore di risolvere il contratto senza indennizzo in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie.

Fatti e procedimento principale

GF e la sua coniuge avevano acquistato nel maggio 2020 un viaggio alle Maldive per la fine di dicembre 2020 e l’inizio di gennaio 2021. Nel dicembre 2020 le autorità austriache avevano pubblicato un avviso di viaggio di livello massimo che sconsigliava qualsiasi viaggio turistico non essenziale verso le Maldive a causa dei rischi sanitari connessi alla pandemia di COVID-19.

La Schauinsland-Reisen GmbH ha risolto il contratto prima dell’inizio del viaggio, rimborsando l’anticipo versato. GF ha chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che l’avviso non dimostrava l’esistenza di circostanze inevitabili e straordinarie e che, comunque, il viaggio sarebbe stato possibile. I giudici di merito austriaci hanno respinto la domanda; il ricorso è giunto all’Oberster Gerichtshof, che ha posto due questioni pregiudiziali.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se una raccomandazione ufficiale che sconsiglia di viaggiare nella destinazione, pubblicata prima della partenza, sia sufficiente per considerare integrata la condizione dell’"impossibilità di eseguire" il contratto per circostanze inevitabili e straordinarie;
  • se ciò valga anche quando il viaggiatore dichiari di voler comunque partire e l’esecuzione non sia oggettivamente impossibile.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302, che consente all’organizzatore di risolvere senza indennizzo se non è in grado di eseguire il contratto per circostanze inevitabili e straordinarie;
  • l’articolo 3, punto 12, della direttiva, che definisce tali circostanze come situazioni fuori dal controllo della parte che le invoca e i cui effetti non sarebbero evitati nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli;
  • il considerando 31, che cita tra gli esempi i gravi rischi per la salute umana e le condizioni che impediscono di viaggiare in sicurezza verso la destinazione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la verifica va compiuta alla data della risoluzione del contratto: è necessario che, in quel momento, esistano effettivamente circostanze inevitabili e straordinarie e che l’organizzatore, in base a una valutazione oggettiva e prospettica, non sia in grado di eseguire il pacchetto.

La pubblicazione di una raccomandazione ufficiale di non viaggiare non basta da sola a dimostrare automaticamente tali circostanze. Tale avviso ha un notevole valore probatorio, ma non è una prova inconfutabile, poiché non sempre riflette con precisione la situazione reale nel luogo di destinazione al momento della partenza. La direttiva non disciplina il regime probatorio, che resta affidato al diritto processuale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Quanto al contenuto della nozione di "non in grado di eseguire", la Corte afferma che non occorre un’impossibilità oggettiva assoluta: è sufficiente che le circostanze invocate abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Una crisi sanitaria come la COVID-19 può quindi integrare tale condizione anche se non impedisce in senso materiale e assoluto il viaggio. Resta comunque rilevante se, con misure ragionevoli e a costi proporzionati, l’organizzatore avrebbe potuto rimediare alla situazione.

È invece irrilevante la sola volontà del viaggiatore di partire comunque, perché la valutazione deve essere oggettiva e non soggettiva.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che l’organizzatore può basarsi sulla pubblicazione di una raccomandazione ufficiale che sconsiglia di recarsi nella zona interessata per dimostrare di non essere in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, anche se il viaggiatore intende comunque partire e anche se l’esecuzione non è oggettivamente impossibile. Tuttavia, la raccomandazione non costituisce prova definitiva.

Principi pratici per l’operatore

Per gli operatori turistici, la sentenza conferma che una raccomandazione ufficiale di non viaggiare è un elemento probatorio forte, ma non sufficiente da sola in modo automatico. Per il viaggiatore, resta possibile contestare la risoluzione dimostrando che, al momento della decisione, la situazione concreta non impediva in modo sostanziale l’esecuzione del pacchetto o che l’organizzatore avrebbe potuto adottare misure ragionevoli senza costi sproporzionati.

Come è indicizzato

Materiepacchetti turisticidiritto dei consumatoriresponsabilità dell’organizzatorepandemia covid-19

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