Cassazione Penale, Ordinanza n. 02590/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché, a fronte della sola dichiarazione di impugnazione depositata in istituto penitenziario, non è seguita la presentazione dei motivi né da parte del ricorrente né da parte del difensore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso era diretto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto congiuntamente le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, formulate in relazione alla pena detentiva da espiare. Il detenuto aveva presentato una dichiarazione di voler proporre ricorso per cassazione presso l'istituto penitenziario, riservando il deposito dei motivi al difensore di fiducia nominato contestualmente. Tuttavia, né il ricorrente né il difensore hanno depositato i motivi di ricorso. La Corte ha quindi rilevato che la mancata presentazione dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La dichiarazione di ricorso deve essere accompagnata dai motivi; la loro mancanza integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
La mancata presentazione dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'atto introduttivo non sia seguito dal deposito dei motivi richiesti dalla legge.
- La riserva di deposito dei motivi al difensore non è sufficiente a sanare la mancanza degli stessi se i motivi non vengono effettivamente presentati.
- In sede di impugnazione, il rispetto dei requisiti formali dell'atto è condizione necessaria per l'esame del merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando prevista.
Come è indicizzato
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