Sentenza n. 1067/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. PG/2022/0254481 del 16.05.2022 con il quale il dirigente della UOD Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia - Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della GRC ha disposto la definitiva archiviazione della istanza presentata dalla Ecopower s.r.l. in data 23.11.2021 alla stregua del decreto dirigenziale n. 265 del 29.07.2021; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione definitiva dell'istanza di autorizzazione relativa alla realizzazione e all'esercizio di un impianto eolico ai sensi dell'avviso pubblico regionale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso, in riassunzione a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro il provvedimento regionale che aveva disposto l'archiviazione definitiva dell'istanza presentata il 23 novembre 2021 ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale Campania n. 5/2021 e del decreto dirigenziale n. 265/2021. L'avviso era destinato alle imprese che, alla data della sua pubblicazione, avevano già presentato istanze di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per le quali il procedimento autorizzativo non si era perfezionato. La Regione ha ritenuto insussistente tale presupposto, poiché la precedente istanza della società, presentata nel 2010 per il medesimo impianto eolico, era stata definita con diniego dell'autorizzazione unica mediante decreto dirigenziale n. 28 del 12 marzo 2018, rimasto inoppugnato. La ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, violazione ed erronea applicazione della disciplina regionale e statale in materia di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., del d.lgs. n. 199/2021 e dei principi connessi al PNRR, nonché eccesso di potere per illogicità, perplessità, irragionevolezza e carenza di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'annullamento giurisdizionale delle disposizioni regionali sulle aree sature avrebbe prodotto effetti erga omnes e determinato la riapertura del procedimento originario, rendendo applicabile l'avviso del 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo correttamente motivata l'archiviazione. L'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 5/2021 e il decreto dirigenziale n. 265/2021 limitavano espressamente l'accesso all'avviso alle imprese titolari di procedimenti ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 ancora pendenti alla data dell'avviso e non perfezionati. Tale condizione non ricorreva, poiché il procedimento avviato nel 2010 era stato definito con un diniego dell'autorizzazione unica nel 2018, mai impugnato e quindi divenuto inoppugnabile. Il successivo annullamento degli atti generali concernenti le aree sature non ha potuto estendersi automaticamente al provvedimento applicativo individuale non impugnato, né ha determinato la riapertura del procedimento ormai concluso. Le censure relative alla violazione di legge e all'eccesso di potere sono state pertanto ritenute infondate. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, l.r. Campania n. 5/2021
imprese che avevano già proposto istanze di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, per le quali il procedimento autorizzativo non si era perfezionato
La disposizione delimita l'ambito dell'avviso alle sole imprese titolari, alla data dell'avviso, di procedimenti autorizzativi ancora pendenti e non perfezionati.
decreto dirigenziale Regione Campania n. 265 del 29 luglio 2021
L'avviso attuativo conferma che il procedimento ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 deve essere pendente alla data della sua pubblicazione; non si applica a procedimenti già definiti con diniego inoppugnato.
art. 12 d.lgs. n. 387/2003
La procedura autorizzatoria rilevante ai fini dell'avviso è quella ancora pendente e non perfezionata; un diniego non impugnato definisce il procedimento e stabilizza i suoi effetti.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione della Regione Campania
L'opposizione dell'amministrazione ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Un avviso pubblico rivolto alle imprese titolari di procedimenti autorizzativi non perfezionati si applica soltanto quando, alla data prevista dall'avviso, il procedimento sia ancora pendente; non rientra nel suo ambito un procedimento già concluso con un diniego non impugnato.
- Il diniego di un'autorizzazione amministrativa non impugnato entro i termini si stabilizza e impedisce di considerare ancora pendente il relativo procedimento, salvo una specifica riapertura disposta dall'amministrazione o dalla legge.
- L'annullamento giurisdizionale di atti amministrativi generali non si estende automaticamente agli atti applicativi individuali che non siano stati impugnati e siano divenuti inoppugnabili.
- L'annullamento di disposizioni generali presupposte non determina, di per sé, la riapertura di un procedimento individuale già definito con un provvedimento negativo divenuto inoppugnabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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