Sentenza n. 273/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Macerata n. 228/2024, depositata e resa pubblica il 17.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 745/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario che riconosceva il diritto al beneficio economico e condannava l'amministrazione al pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata all'amministrazione. La pronuncia del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto il pagamento delle somme dovute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. È stato inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il Ministero si era costituito soltanto formalmente e non aveva opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per completare l'esecuzione e il potere di adottare gli atti necessari, anche contabili e finanziari. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio economico previsto da tale disposizione e ne aveva imposto l'assegnazione da parte dell'amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto nell'ambito dell'ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, quando abbia ad oggetto l'esecuzione di un titolo giudiziale notificato all'amministrazione, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- In presenza di un giudicato favorevole non eseguito e di un'amministrazione che non contesti specificamente la spettanza o l'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatico: può essere negato quando non sussistano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a garantire l'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →