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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40634/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il terzo motivo (indicato con la lettera C) denunciava la mancata rinnovazione dell'istruzione probatoria e, nella sostanza, la mancata assunzione di prova decisiva in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. La ricorrente sosteneva che la riforma dell'assoluzione operata in appello si era fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, sicché era richiesta la rinnovazione dell'assunzione di quella prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato poiché la riforma della decisione assolutoria si basava su una diversa valutazione della prova dichiarativa. Non essendovi elementi per emettere una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., e non essendosi verificati periodi di sospensione della prescrizione, con l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. pur contestata non applicata, il termine massimo di prescrizione è maturato il 24 gennaio 2023. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    La Corte ha considerato che la norma è rilevante quando l'appello modifica la valutazione della prova dichiarativa: in tali casi la mancata rinnovazione dell'assunzione probatoria può costituire vizio procedurale idoneo a sostenere il ricorso in cassazione

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La norma autorizza la Corte di Cassazione, in determinate condizioni, a pronunciare direttamente senza rinvio; nel caso di specie la Corte ha ritenuto assenti gli elementi che permettessero una pronuncia ai sensi di tale disposizione e si è quindi soffermata sul tema della prescrizione

  • art. 112, c.p.

    L'aggravante prevista da questa norma era stata contestata in grado di appello ma non è stata ritenuta applicabile: ciò ha inciso sul calcolo del termine massimo di prescrizione, che così è maturato anticipatamente

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di dichiarazioni testimoniali, la parte interessata può eccepire la mancata rinnovazione dell'istruzione probatoria (art. 603, comma 3-bis c.p.p.); tale vizio può dare fondamento a ricorso in Cassazione.
  • La Cassazione, se accerta vizi procedurali collegati alla valuazione della prova ma intervenuta nel frattempo la prescrizione, annullerà la decisione impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il computo della prescrizione dipende anche dall'esistenza di aggravanti o di periodi di sospensione: se un'aggravante contestata non è ritenuta, il termine di prescrizione può maturare prima.
  • L'art. 129, comma 2, c.p.p. permette alla Cassazione di decidere in via definitiva senza rinvio solo quando gli elementi consentono di decidere nel merito; in assenza di tali elementi la Corte deve valutare altri istituti (es. prescrizione).
  • Nelle situazioni analoghe è strategico sollevare tempestivamente l'eccezione di mancata rinnovazione dell'istruzione, chiedere la rinnovazione o la produzione della prova decisiva e monitorare rigorosamente i termini di prescrizione per evitare l'estinzione del reato.

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