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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2611 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Fallimento contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno 1991, con cui l'Amministrazione aveva recuperato ricavi ritenuti non fatturati sulla base di 15 assegni emessi dalla C. I. E. C. e B. S.r.l. in favore della M. C. S.p.A. Il ricorrente sosteneva che l'avviso fosse illegittimo perché fondato su un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della C. I. e non allegato né conosciuto, lamentava la violazione dell'onere della prova e deduceva una motivazione contraddittoria sulla riconducibilità degli assegni a un rapporto di agenzia, anziché ad acquisti diretti di carne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione processuale spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate: l'avviso indicava analiticamente gli assegni e conteneva elementi sufficienti a consentire la difesa, sicché non era necessaria l'allegazione del processo verbale di constatazione. Poiché gli assegni risultavano emessi in favore della contribuente, spettava a quest'ultima dimostrare, con documentazione contabile idonea, che rappresentassero somme riscosse nell'ambito di un rapporto di agenzia e non il corrispettivo di vendite non fatturate. Il secondo motivo è stato assorbito e il terzo dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata. Il Fallimento è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in 1.300 euro oltre spese prenotate a debito, in favore della sola Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Disciplina la motivazione degli atti di accertamento IVA. Un avviso motivato per relationem è legittimo se il contenuto essenziale dell'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente oppure se l'avviso contiene già gli elementi necessari per comprendere la pretesa fiscale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Prevede obblighi di motivazione e, nei casi previsti, di allegazione degli atti richiamati. La Corte ha precisato che l'allegazione non è necessaria quando l'avviso riporta già in modo sufficiente gli elementi essenziali della contestazione.

  • Art. 2697 del codice civile

    Regola generale sull'onere della prova. L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre il contribuente che invoca una diversa giustificazione dei pagamenti deve dimostrarla con elementi concreti e documentazione idonea.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    Riguarda il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato invocato per contestare la motivazione dell'avviso e la distribuzione dell'onere probatorio.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile

    Riguarda il vizio di motivazione, prospettato dal ricorrente con riferimento al rapporto di agenzia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attaccava la reale ratio decidendi della sentenza.

  • Art. 370, comma 1, del codice di procedura civile

    Disciplina la partecipazione del resistente nel giudizio di cassazione; all'udienza ha partecipato la sola Agenzia delle Entrate.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    Norma richiamata per la sospensione del procedimento e la successiva rimessione della causa alla pubblica udienza.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem non è automaticamente nullo se l'atto richiamato non è allegato: occorre verificare se l'avviso contiene già gli elementi essenziali per comprendere la pretesa e per consentire una difesa effettiva.
  • Chi contesta la qualificazione fiscale di un pagamento deve fornire una spiegazione alternativa concreta e documentata. La mera affermazione dell'esistenza di un rapporto di agenzia non è sufficiente a dimostrare che assegni ricevuti non rappresentino corrispettivi di vendite.
  • Quando gli assegni sono stati emessi direttamente in favore del contribuente, la loro natura di strumenti di pagamento costituisce un elemento indiziario rilevante; spetta al contribuente provare il diverso rapporto causale sottostante.
  • L'Amministrazione deve provare i fatti posti a fondamento dell'accertamento, ma non necessariamente mediante la produzione integrale di ogni documento richiamato, se il contenuto decisivo è già riportato nell'avviso o comunque conoscibile dal contribuente.
  • In cassazione il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una censura riferita a una questione diversa, anche se collegata, può essere dichiarata inammissibile.
  • Dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi tributari instaurati successivamente la legittimazione processuale spetta normalmente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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