Sentenza del 26/06/2015 n. 13248 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la dichiarazione di tardività del ricorso contro gli avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2001-2005. Aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione e, dopo il verbale di mancato accordo del 13 ottobre 2005, aveva proposto ricorso il 23 gennaio 2006. La questione era stabilire se il verbale di mancato accordo interrompesse la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare gli avvisi, oppure se tale sospensione dovesse decorrere integralmente, salvo un formale diniego dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il semplice verbale di mancato accordo non interrompa né faccia cessare la sospensione di 90 giorni prevista per l'accertamento con adesione. La ripresa dei termini decorre dalla fine del periodo di sospensione, tenendo conto anche della sospensione feriale. Pertanto, il ricorso della società, notificato il 23 gennaio 2006, era tempestivo. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR, che dovrà esaminare nel merito le contestazioni della contribuente e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Disciplina il termine per proporre ricorso contro gli atti tributari. La Corte ha ritenuto rispettato tale termine, computandolo dopo la completa sospensione di 90 giorni collegata all'istanza di accertamento con adesione.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, e art. 12, comma 2
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione determina la sospensione per 90 giorni del termine per impugnare l'atto. Il verbale di mancato accordo non elimina tale sospensione, salvo che ricorra una definitiva rinuncia o un formale diniego previsto dalla disciplina applicabile.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1
Rileva per la potestà regolamentare degli enti locali in materia di tributi e tariffe locali, ma il regolamento comunale non può essere interpretato in modo da derogare alla sospensione legale se non in presenza di una disposizione chiara e specifica.
Regolamento del Comune di Capannori, art. 7, comma 6
Se il soggetto gestore non intende o non può applicare l'istituto, ne dà formale comunicazione all'utente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, specificandone i motivi. Dalla notificazione della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento della tariffa.
La disposizione riguarda esclusivamente il formale diniego dell'istanza di accertamento con adesione, non il successivo verbale con cui le parti constatano di non aver raggiunto un accordo.
Ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 15 aprile 2011
Ha distinto il mancato accordo dalla definitiva rinuncia all'istanza, escludendo che il primo possa interrompere la sospensione di 90 giorni.
Massime di principio
- La presentazione tempestiva di un'istanza di accertamento con adesione sospende normalmente per 90 giorni il termine per impugnare l'atto tributario.
- Il semplice verbale di mancato accordo tra contribuente e amministrazione non interrompe la sospensione e non fa ripartire immediatamente il termine per il ricorso.
- Il termine può riprendere prima della scadenza dei 90 giorni solo quando la legge o il regolamento prevedano chiaramente un atto definitivo, come un formale diniego dell'istanza o una rinuncia definitiva del contribuente.
- Nel calcolo del termine per impugnare devono essere considerate anche eventuali ulteriori sospensioni previste dalla legge, come la sospensione feriale dei termini processuali.
- Se il ricorso è stato dichiarato tardivo senza considerare integralmente la sospensione derivante dall'accertamento con adesione, la decisione può essere cassata e la causa rinviata per l'esame del merito.
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