Sentenza n. 53/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS-e notificato in pari data -OMISSIS- con il quale il Dirigente delle Sportello Unico della Prefettura della Provincia di Genova ha respinto l’istanza di assunzione concernente la programmazione dei flussi d’ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2024; - di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro nell'ambito della programmazione dei flussi 2024, motivata dall'insufficienza reddituale del datore di lavoro richiedente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia del nulla osta all'ingresso, adottata perché il datore di lavoro aveva dichiarato un reddito annuo ritenuto insufficiente rispetto al requisito reddituale previsto per ciascun lavoratore e aveva già sette dipendenti, chiedendo inoltre l'assunzione di altri tre lavoratori extracomunitari. Sono stati dedotti difetto di istruttoria ed erroneità dei fatti, eccesso di potere per travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione. Il ricorrente non ha contestato in concreto l'insufficienza reddituale del datore, ma ha sostenuto che tale carenza non fosse a lui imputabile e che, pertanto, l'amministrazione non potesse revocare il nulla osta e dovesse rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre depositato tardivamente documentazione relativa a una possibile assunzione da parte di un datore diverso da quello originario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure dedotte. L'insufficienza reddituale del datore di lavoro, non contestata, costituisce legittimo presupposto per la revoca del nulla osta. Il fatto che la carenza sia imputabile al datore e non al lavoratore non consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale titolo presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro legittimamente instaurato e poi cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è invece applicabile quando il rapporto non sia mai sorto o sia stato instaurato illegittimamente. La diversa soluzione svuoterebbe di significato il requisito reddituale minimo, volto a garantire la sostenibilità economica dell'assunzione e a prevenire elusioni del sistema dei flussi. Sono ammesse soltanto ipotesi eccezionali, estranee al caso concreto, quali la morte o il fallimento del datore oppure eventi calamitosi impeditivi dell'assunzione. L'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 non consente quindi di supplire alla mancata legittima conclusione del contratto di soggiorno; le circolari ministeriali non hanno portata innovativa. La documentazione relativa a un diverso datore di lavoro è stata ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 73 c.p.a., non illustrata in memoria e comunque irrilevante: riguarda un fatto successivo all'atto impugnato, non conosciuto dall'amministrazione al momento della decisione, e non può essere utilizzata per eludere la disciplina delle quote, alterare la distribuzione nazionale degli ingressi, rendere difficili i controlli sui datori sopravvenuti o favorire intermediazioni non autorizzate. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 6-bis, d.lgs. n. 286/1998
nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale
La possibilità di lavorare nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno ha natura provvisoria e non impedisce la risoluzione di diritto del rapporto quando emergano elementi ostativi.
art. 22, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
In caso di accertamento sopravvenuto di elementi ostativi, il rapporto provvisorio è destinato alla risoluzione di diritto.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riferito ai casi di cessazione di un rapporto di lavoro legittimamente instaurato e non può supplire alla mancata conclusione del contratto di soggiorno per carenza dei requisiti del datore richiedente.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Consente la valutazione di elementi favorevoli sopravvenuti soltanto se formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento; non legittima la considerazione di fatti successivi né l'elusione della disciplina dei flussi programmati.
art. 73 c.p.a.
La documentazione depositata tardivamente e non illustrata in un atto processuale non è utilmente valutabile.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro è legittima quando il datore di lavoro non possiede i requisiti reddituali previsti dalla disciplina dei flussi, anche se la carenza non è imputabile al lavoratore straniero.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro legittimamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è rilasciabile quando il rapporto non sia mai sorto o sia stato instaurato illegittimamente per carenza dei requisiti del datore di lavoro.
- La possibilità di valutare elementi favorevoli sopravvenuti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 riguarda soltanto elementi formalmente rappresentati o conosciuti dall'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento e non consente di attribuire rilievo a fatti successivi prodotti in giudizio.
- Nella disciplina dei flussi programmati non è consentito sostituire il datore di lavoro originario con un datore sopravvenuto per ottenere il soggiorno per lavoro, poiché ciò altererebbe la distribuzione delle quote, ostacolerebbe i controlli amministrativi e potrebbe eludere il sistema di ingresso programmato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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