Cassazione Penale, Sentenza n. 664/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., commesso il 03/11/2018 ai danni di Alessandro Franzoso (aiuto cuoco presso il birrificio Labocs): sottrazione di due portafogli contenenti documenti personali, bancomat e euro 50,00 dall'armadietto dello spogliatoio. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per l'uso probatorio della querela della persona offesa presente in fascicolo senza che la stessa fosse sentita in dibattimento; contestava l'insufficienza delle prove e l'esistenza solo di mere presunzioni, segnalando che altri avevano accesso allo spogliatoio; 2) vizio di motivazione rispetto all'art. 129-bis c.p.p. per il mancato rinvio richiesto al fine di proporre un'offerta risarcitoria e attivare la giustizia riparativa per ottenere la remissione della querela; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. in relazione all'esiguità del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la condanna basandosi principalmente sulle videoriprese fornite dal titolare dell'esercizio che mostravano una persona con volto coperto entrare senza digitare la combinazione e recarsi allo spogliatoio maschile; il ricorrente ammetteva di essere stato nello spogliatoio ma non dimostrava di aver recuperato propri beni né ne aveva avvisato l'ex datore di lavoro. La Corte territoriale ha correttamente escluso l'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. valutando la gravità complessiva del fatto (sottrazione di effetti personali e documenti d'identità e strumenti per accesso a conti bancari). Non risultano documentate istanze o offerte risarcitorie ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p.; l'unica istanza di rinvio era priva di concretezza ed è stata legittimamente rigettata. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
La norma è stata applicata alla fattispecie di furto aggravato (impossessamento di portafogli contenenti denaro, documenti e strumenti bancari) con riferimento alla recidiva reiterata specifica; la condotta è stata ritenuta provata tramite videoriprese e elementi indiziari complementari
art. 129-bis cod. proc. pen.
L'istituto è stato valutato alla luce della necessità di una concreta offerta risarcitoria o proposta riparatoria documentata: in assenza di concreta documentazione o proposta risarcitoria la richiesta di rinvio per giustizia riparativa può essere respinta
art. 62 n.4 cod. pen.
L'attenuante per esiguità del danno non è stata riconosciuta perché il giudizio ha tenuto conto non solo della somma sottratta ma della natura degli oggetti (documenti d'identità, strumenti per accesso a conti bancari) e della gravità complessiva della condotta
Massime di principio
- Le videoriprese di sorveglianza, se attendibili e coerenti con il quadro indiziario, possono costituire prova sufficiente per la condanna; il ricorrente deve proporre elementi probatori contrari specifici per contrastarne efficacia
- In sede di legittimità non è possibile chiedere una rivalutazione complessiva del materiale probatorio: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o vizio motivazionale grave, non solo divergenze nella valutazione factuale
- Per ottenere un rinvio ai fini della giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. è necessaria una concreta e documentata proposta risarcitoria; richieste generiche o prive di concretezza possono essere legittimamente respinte
- L'attenuante per esiguità del danno non opera automaticamente in presenza di somme modeste se dalla fattispecie emergono elementi che aggravano la responsabilità (sottrazione di documenti, bancomat, possibilità di accesso a conti): il giudizio è complessivo
- Se la persona offesa non viene sentita in dibattimento, la querela depositata in fascicolo può comunque avere rilevanza procedurale e probatoria se inserita e valutata nel contesto del materiale probatorio complessivo
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