Cassazione Penale, Sentenza n. 30249/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di Cassazione del 08/07/2022 deducendo l'omesso esame, da parte della Corte suprema, del motivo di ricorso con cui era stato censurato il difetto dell'obbligo di motivazione rafforzata nella decisione di appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado in relazione al reato di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti). Sostenevano che la Corte di cassazione non aveva valutato la doglianza secondo cui la Corte d'appello non aveva fornito la motivazione rafforzata richiesta per accertare l'elemento oggettivo costituito da artifici o raggiri, avendo invece qualificato le condotte come mere collusioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse comunque esaminato e valutato i motivi rilevanti (almeno in senso di non manifesta infondatezza) che riguardavano il capo dichiarato estinto per prescrizione, e che le censure dedotte risultassero implicitamente valutate e disattese dalla motivazione complessiva. Per tali ragioni non è stato riconosciuto alcun vizio decisivo di omesso esame. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)
La vicenda ha riguardato l'accertamento dell'elemento oggettivo del delitto, con la Corte che ha ritenuto che dalla trama delle condotte emergessero collusioni idonee a integrare l'elemento oggettivo del reato; tuttavia parte della vicenda è stata dichiarata estinta per prescrizione
art. 616 c.p.p.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi e della valutazione di profili di colpa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferito nella motivazione giurisprudenziale come regola rispetto alla eventuale decisività dei motivi omessi: è onere del ricorrente dimostrare che l'omissione avrebbe determinato esito diverso
art. 625-bis cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato nella giurisprudenza citata circa l'omesso esame di motivi e l'irrelevanza dell'omissione se il motivo è implicitamente valutato o assorbito da altri
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione, nella sua motivazione, mostra in termini logici di avere esaminato i profili di impugnazione (anche implicitamente), l'omesso richiamo esplicito di un singolo motivo non comporta automaticamente l'annullabilità: il motivo può essere considerato tacitamente valutato e disatteso.
- L'inammissibilità di un ricorso straordinario per presunto omesso esame richiede dimostrare che l'omissione era decisiva e avrebbe comportato inevitabilmente un risultato diverso; l'onere probatorio è del ricorrente.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione da parte della Cassazione può implicare che alcuni motivi di impugnazione siano stati comunque considerati non manifestamente fondati; ciò limita la possibilità di successo di ulteriori impugnazioni basate su presunti omissioni di valutazione.
- La mancanza della 'motivazione rafforzata' da parte del giudice d'appello può costituire censura valida, ma se la Corte di legittimità ritiene che la motivazione complessiva soddisfi l'obbligo o che le censure siano assorbite da altra valutazione, la censura può essere ritenuta infondata.
- Ricorsi ritenuti inammissibili possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto va valutata attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
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