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Sentenza

Sentenza n. 7504/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della Sentenza n. 3878/2025 emessa dal Tribunale di Roma, resa pubblica in data 29.03.2025;

Giustizia amministrativa202512944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3878/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3878/2025, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta per il valore complessivo di euro 1.000,00, oltre agli interessi. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non ha dimostrato né chiarito l'esecuzione della pronuncia passata in giudicato. Applicando i principi in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato sin d'ora, previa richiesta della ricorrente, il direttore generale competente dell'Amministrazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 250,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, ove necessario, anche la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente; il suo contenuto non è nuovamente sindacabile nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l'inadempimento di un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudizio di ottemperanza è diretto a dare concreta esecuzione al contenuto del giudicato; non consente di rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati dalla pronuncia da eseguire.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine.
  • La costituzione dell'Amministrazione con un atto meramente formale, privo di indicazioni sull'esecuzione del giudicato, non è sufficiente a superare l'allegazione di inadempimento formulata dal creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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