Sentenza n. 7504/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della Sentenza n. 3878/2025 emessa dal Tribunale di Roma, resa pubblica in data 29.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3878/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3878/2025, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta per il valore complessivo di euro 1.000,00, oltre agli interessi. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non ha dimostrato né chiarito l'esecuzione della pronuncia passata in giudicato. Applicando i principi in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato sin d'ora, previa richiesta della ricorrente, il direttore generale competente dell'Amministrazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 250,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, ove necessario, anche la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale posto in esecuzione quale fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente; il suo contenuto non è nuovamente sindacabile nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce l'inadempimento di un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudizio di ottemperanza è diretto a dare concreta esecuzione al contenuto del giudicato; non consente di rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertati dalla pronuncia da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine.
- La costituzione dell'Amministrazione con un atto meramente formale, privo di indicazioni sull'esecuzione del giudicato, non è sufficiente a superare l'allegazione di inadempimento formulata dal creditore.
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