Sentenza del 15/07/2020 n. 14983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di accise sull'energia per gli anni 2011-2013: l'Agenzia contestava alla societa' la fruizione dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n.504/1995, art.52, comma 3, lett. f), per presumuto superamento della soglia di consumo e per mancata trasmissione, entro il termine previsto (il giorno 20 di ogni mese), dei dati mensili dei consumi. L'Agenzia sosteneva che l'omessa comunicazione mensile fosse causa di decadenza dall'agevolazione e che le sanzioni applicate fossero legittime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia confermando la pronuncia della C.T.R. che aveva annullato l'avviso di accertamento e il recupero delle accise. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa comunicazione mensile dei consumi entro il termine previsto non comporta automaticamente la decadenza dall'agevolazione prevista dall'art.52, comma 3, lett. f) del D.Lgs. n.504/1995, atteso che tale comunicazione ha natura meramente formale e i dati rilevanti sono comunque presenti nelle comunicazioni annuali, che sono quelle utili alla liquidazione e all'accertamento dell'accisa. Per effetto del rigetto dei primi tre motivi del ricorso e della loro decisione, il quarto motivo (sulle sanzioni) e' stato assorbito. Le spese di legittimità sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, comma 3, lettera f)
termine per la trasmissione mensile dei consumi (il giorno 20 di ogni mese)
La comunicazione mensile prevista non ha natura perentoria; e' un adempimento formale i cui dati risultano comunque dalle comunicazioni annuali e, pertanto, l'omissione non determina automaticamente la perdita dell'esenzione
Decreto Legge n. 16 del 2012, art. 3-bis, comma 32
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla perentorietà dei termini di comunicazione, ma la Corte ha ritenuto che, nel complesso normativo applicabile ratione temporis, non fosse prevista la decadenza per la mancata comunicazione mensile
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36
Richiamato in ordine ai profili di motivazione della sentenza impugnata; non ha determinato un diverso esito rispetto all'interpretazione della natura non perentoria dell'adempimento
Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13
Il motivo relativo alle sanzioni e' stato assorbito in quanto l'annullamento dell'atto di recupero dell'accisa ha implicato la mancata necessita' di decide otherwise sulle sanzioni
Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme processuali invocate dall'Agenzia per i mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti sotto tali figure
Cass. Sez. 5, 6.12.2018, n. 31618 (giurisprudenza)
Precedente richiamato che stabilisce che l'omessa comunicazione mensile dei consumi non comporta la decadenza dall'agevolazione e che la comunicazione e' adempimento formale, con prevalenza della comunicazione annuale ai fini dell'accertamento
Codice di Procedura Civile, articolo 92, comma 2
Articolo invocato per la compensazione integrale delle spese di giudizio di legittimità, disposta dalla Corte in ragione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale
Massime di principio
- La mancata trasmissione mensile dei consumi entro il termine previsto dalla norma non comporta automaticamente la perdita di un'agevolazione fiscale, salvo che la legge disponga espressamente una decadenza perentoria.
- Quando dati rilevanti sono riprodotti nelle comunicazioni annuali, queste ultime prevalgono ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'imposta; l'amministrazione deve contestare specificamente le comunicazioni annuali per fondare un recupero.
- Per ottenere l'annullamento di un recupero di imposta basato su omissioni formali è utile richiamare precedenti giurisprudenziali che qualificano l'adempimento come meramente formale.
- Se l'atto di recupero viene annullato per vizi relativi alla possibilita' di fruire dell'agevolazione, gli atti sanzionatori connessi possono risultare assorbiti; perciò le doglianze sulle sanzioni possono risultare superflue se si ottiene l'annullamento dell'accertamento.
- Le amministrazioni che intendono precludere un'agevolazione devono dimostrare concretamente l'inosservanza di un obbligo la cui violazione produca effetto vincolante (decadenza) dalla norma; in mancanza, il contribuente puo' difendersi efficacemente basandosi sulle comunicazioni annuali e sui precedenti giurisprudenziali
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