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Sentenza

Sentenza n. 1128/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Firenze - sezione Lavoro n. 1419/24 (v. allegato 01) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 2608/2024, pubblicata in data 16/12/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 17/12/2024, passata in giudicato, provvedendo “a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Domenico Luigi Branco”.

Giustizia amministrativa202600420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro n. 1419/2024, passata in giudicato, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro n. 1419/2024, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore. La sentenza era stata notificata al Ministero ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il pagamento non era stato eseguito. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inadempimento. È stata inoltre richiesta l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il carattere definitivo del titolo giudiziale, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni senza pagamento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di corrispondere euro 650,00, oltre il 15% per spese generali e gli accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Ha precisato che l'esecuzione deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante il pagamento in conto sospeso. La richiesta di penalità di mora è stata rigettata allo stato, con riserva di eventuale successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    giudizio di ottemperanza ... per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, inclusa la sentenza che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di spese di lite.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La proposizione del giudizio di ottemperanza richiede la documentazione del titolo esecutivo e del suo passaggio in giudicato, comprovato mediante la certificazione prodotta in giudizio.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ma la sua applicazione è stata ritenuta non giustificata allo stato e potrà essere valutata in caso di persistente inadempimento successivo al termine assegnato dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prima di promuovere l'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine senza pagamento, è procedibile il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l'esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso

    L'eventuale incapienza dei capitoli di bilancio non giustifica l'inottemperanza dell'amministrazione; il pagamento deve essere effettuato mediante l'istituto del conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo e il relativo passaggio in giudicato siano documentati in giudizio.
  • Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'amministrazione è tenuta ad adempiere e il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di eseguire il pagamento in caso di ulteriore inerzia.
  • L'incapienza dei capitoli di bilancio non esonera la pubblica amministrazione dall'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento, dovendo essa ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo precedente alla sentenza di ottemperanza, potendo essere riservata al caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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