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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00219/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un atto pubblico con cui una società poi fallita aveva ceduto a una società del gruppo pubblico un credito IVA vantato verso l'Erario. Il tribunale ha ritenuto che la cessione celasse in realtà la costituzione di un pegno non contestuale a garanzia di un finanziamento già erogato dalla cessionaria alla cedente, dichiarando tale pegno inefficace verso la massa ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3, l. fall. e condannando la cessionaria alla restituzione di somme riscosse dall'Agenzia delle Entrate. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione, ritenendo non provato il giudicato endofallimentare invocato dall'appellante, confermando l'accertamento della simulazione relativa e negando la contestualità della garanzia rispetto al finanziamento. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 96 e 97 l. fall., 115 e 324 c.p.c., sostenendo che il giudicato sullo stato passivo era provato perché non contestato, senza necessità della certificazione di cancelleria; 2) violazione degli artt. 67, comma 1, n. 3, l. fall., 1414, 1260, 2727 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., contestando l'accertamento della simulazione relativa e affermando che la cessione poteva avere funzione di garanzia ed era contestuale all'operazione di finanziamento; 3) violazione dell'art. 67, comma 1, n. 3, l. fall., sostenendo che, esclusa la contestualità, l'operazione doveva semmai essere qualificata come cessione solvendi causa revocabile solo ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., rimedio non azionato dal fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato, perché conforme a giurisprudenza consolidata, il motivo sul giudicato endofallimentare: chi eccepisce il giudicato esterno deve produrre anche la certificazione di cancelleria attestante l'irrevocabilità, salvo espressa ammissione della controparte. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sull'accertamento della simulazione relativa, poiché la censura era priva di specificità, non riportava il contenuto del motivo d'appello né l'atto di gravame, e in parte mirava a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione. È stato parimenti dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché non attaccava la ratio decisiva posta dalla Corte d'appello, cioè che la censura presupponeva comunque il venir meno dell'accertamento di simulazione relativa, rimasto fermo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 3, l. fall.

    è richiamato come base della revocatoria fallimentare delle garanzie non contestuali e, nella vicenda, per affermare l'inefficacia verso la massa del pegno dissimulato mediante la cessione del credito

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    è evocato solo dalla ricorrente come possibile diversa qualificazione dell'operazione, ma non è accolto perché la Corte non supera l'accertamento di simulazione relativa

  • art. 96 l. fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso unitamente all'art. 97 l. fall. nel tentativo di fondare l'eccezione di giudicato nello stato passivo

  • art. 97 l. fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di effetti del giudicato endofallimentare

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere la non contestazione dei fatti posti a base dell'eccezione e delle censure di merito

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per definire il passaggio in giudicato della decisione sullo stato passivo

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    la Corte ribadisce che la prova del giudicato esterno richiede la certificazione della cancelleria da cui risulti che la pronuncia non è soggetta a impugnazione

  • art. 1414 c.c.

    richiamato per sostenere la simulazione relativa dell'atto di cessione

  • art. 1260 c.c.

    richiamato nel motivo sulla qualificazione dell'atto di cessione del credito

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo usato dal giudice di merito per accertare la simulazione

  • art. 2729 c.c.

    la Corte d'appello aveva fondato l'accertamento di simulazione su indizi gravi, precisi e concordanti; la Cassazione rileva che la critica era inammissibile per difetto di specificità e perché tendeva a rivalutare il fatto

  • art. 342 c.p.c.

    è richiamato dalla Corte di cassazione come norma che il ricorrente non aveva neppure dedotto come violata, nonostante la critica fosse incentrata sulla specificità del motivo di appello

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte afferma che il ricorrente non aveva riportato il contenuto del motivo di appello né prodotto l'atto di gravame, impedendo il controllo di legittimità

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per affermare che la censura mirava a una non consentita rivalutazione del fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 360 bis, comma 1, c.p.c.

    fondamento dell'inammissibilità del primo motivo perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1 quater per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Chi eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provarne il passaggio in giudicato producendo non solo la decisione, ma anche la certificazione di cancelleria attestante la sua non impugnabilità; la sola non contestazione della controparte non basta, salvo espressa ammissione del giudicato.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie già apprezzate dal giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata dichiara un motivo inammissibile o infondato per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con quella ratio, riportando il contenuto del motivo di appello e gli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Se l'accertamento di merito ha qualificato un'operazione come simulazione relativa di una cessione di credito dissimulante una garanzia, la doglianza che presuppone una diversa qualificazione dell'atto è inammissibile se non supera quell'accertamento preliminare.
  • L'accertamento della simulazione mediante presunzioni semplici è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non attraverso una mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio indiziario.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpiegnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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