Cassazione Penale, Ordinanza n. 33353/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi aspecifici e reiterativi, nonché non consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo, con la quale era stata affermata la sua responsabilità penale per il delitto previsto dall'art. 495 c.p. Il ricorso contestava la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità. La Corte ha rilevato che il motivo era aspecifico, non conforme all'art. 581 c.p.p. e privo dell'esposizione del ragionamento mediante il quale la decisione impugnata sarebbe stata censurata. Ha inoltre osservato che le doglianze erano reiterative, poiché riproponevano pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, senza formulare una critica argomentata e correlata alle ragioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
La responsabilità penale dell'imputato per il delitto previsto da questa disposizione era stata affermata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello; la sentenza di legittimità non esamina nel merito la contestazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e devono esplicitare le ragioni della critica alla decisione impugnata; l'inosservanza di tali requisiti determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manchino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare il percorso argomentativo in base al quale tale motivazione sarebbe viziata; non è sufficiente una critica generica o un autonomo approccio valutativo.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza svolgere una critica argomentata alla sentenza impugnata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, secondo quanto disposto nella decisione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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