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Ordinanza

Ordinanza n. 1168/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dell'ordinanza n. 157 del 28/04/2025, con la quale è stata ordinata la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in assenza dei titoli autorizzativi alla Via Cottrau n. 20; - del richiamato verbale dell'U.T.C. prot. 25699 del 10/04/2025, il cui contenuto è sconosciuto; - del richiamato parere endoprocedimentale prot. 11029 del 13/02/2025, il cui contenuto è sconosciuto; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FERRARO ASSUNTA il 1\4\2026 : ex art. 55 e 56 cpa - dell’ordinanza dirigenziale n. 96 del 25/03/2026, con la quale è stata ordinata la immediata cessazione delle attività di trattenimento e la sospensione del PAU n. 6 del 07/05/2019; - della nota prot. 13867 del 26/02/2026 redatta dal Comando di Polizia Municipale; - dei verbali di accertata violazione amministrativa nn. 420236, 420237, 420238/2026; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202503011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale n. 96 del 25 marzo 2026, recante cessazione dell'attività di trattenimento e sospensione del PAU n. 6 del 2019, nonché, con il ricorso introduttivo, ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che aveva disposto l'immediata cessazione delle attività di trattenimento eseguite in assenza di valido titolo e la sospensione del PAU n. 6 del 7 maggio 2019, con conseguente divieto di utilizzare una struttura di tipo dehors, fino alla decisione di merito sul ricorso. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui una nota della Polizia Municipale e verbali di accertata violazione amministrativa. Con il ricorso introduttivo erano state contestate anche un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere realizzate senza titoli autorizzativi, nonché i relativi verbale tecnico e parere endoprocedimentale. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto della domanda cautelare proposta ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a. e valuta distintamente le due misure contenute nell'ordinanza dirigenziale impugnata.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha negato la sospensione dell'ordine di cessazione dell'attività di trattenimento, ritenendo che tale inibizione non determinasse un periculum grave e irreparabile. Ha invece sospeso l'ordinanza dirigenziale n. 96/2026 nella parte relativa alla sospensione del PAU n. 6/2019 e alla conseguente inibizione dell'utilizzo del dehors. La decisione è stata motivata dalla prossima scadenza del PAU, fissata al 28 maggio 2026, e dal bilanciamento degli interessi, considerando i danni derivanti alla ricorrente dall'interdizione dell'uso della struttura. Il giudice ha ritenuto opportuno che l'eventuale sospensione del PAU fosse applicata solo dopo l'accertamento, nella sede di merito, della legittimità del provvedimento impugnato. È stata confermata la trattazione del merito all'udienza pubblica del 10 dicembre 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale, con particolare riferimento al periculum grave e irreparabile e al bilanciamento degli interessi.

  • art. 56 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata proposta anche con riferimento alla disciplina delle misure cautelari monocratiche, senza che il testo esponga ulteriori profili applicativi specifici.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'inibizione di un'attività non giustifica la sospensione del provvedimento amministrativo se il ricorrente non dimostra un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Quando la misura amministrativa incide sull'utilizzo di una struttura autorizzata da un titolo prossimo alla scadenza, il giudice può sospenderne cautelarmente l'efficacia se l'interdizione arreca un danno concreto e se il bilanciamento degli interessi rende preferibile rinviare l'effetto della sospensione all'accertamento della legittimità nel merito.
  • La tutela cautelare può essere accordata parzialmente, distinguendo tra autonome prescrizioni contenute nello stesso provvedimento e valutando separatamente, per ciascuna di esse, il periculum grave e irreparabile e il bilanciamento degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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