Cassazione Civile, Ordinanza n. 33959/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un comproprietario di un'unità immobiliare contro l'altra comproprietaria, per il rimborso della quota di spese sostenute per interventi urgenti disposti dal Comune su un edificio in condizioni precarie. L'opponente al decreto ha chiamato in causa l'ingegnere che, in un precedente procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., aveva redatto la consulenza tecnica finalizzata a individuare e quantificare gli interventi necessari per ottemperare all'ordinanza sindacale. Il tecnico ha a sua volta chiesto il pagamento del proprio compenso. In primo grado l'opposizione è stata respinta e il tecnico ritenuto responsabile per eventuali maggiori costi derivanti da interventi difformi da quelli indicati nella relazione; in appello, invece, la decisione è stata riformata, ritenendo che il preventivo di spesa fosse congruo e che l'incarico attribuisse al professionista ampia discrezionalità nella scelta delle soluzioni progettuali, dell'impresa e delle modalità esecutive, senza un limite di spesa vincolante. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1176 c.c., per avere la Corte escluso la negligenza del tecnico nonostante l'importo dei costi preventivati avesse indotto alla conciliazione; (2) violazione dell'art. 1711 c.c., per avere il professionista ecceduto il mandato aderendo a preventivi molto più elevati; (3) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere attribuito al tecnico libertà nella scelta dell'impresa e dei costi, in contrasto con l'affidamento riposto nel preventivo iniziale; (4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il tecnico aveva comunicato recesso prima del periodo per cui chiedeva parte del compenso; (5) violazione dell'art. 2697 c.c., per carenza di prova sull'effettivo svolgimento delle prestazioni poste a base della domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che l'interpretazione del rapporto contrattuale effettuata dalla Corte territoriale era coerente con le concrete circostanze: l'incarico professionale era stato conferito principalmente per ottemperare all'ordinanza sindacale, senza un tetto di spesa predeterminato, con ampia discrezionalità tecnica nella progettazione e nell'esecuzione; i costi iniziali avevano natura meramente orientativa e potevano variare in relazione alle criticità emerse successivamente. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non indicava quali prestazioni fossero state eseguite dopo il recesso né spiegava la decisività dell'omissione denunciata; inoltre la Corte d'appello aveva comunque individuato le attività che davano diritto al compenso. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, chiarendo che la violazione dell'art. 2697 c.c. riguarda il riparto dell'onere della prova e non può essere usata per contestare la valutazione del materiale probatorio, censura che in cassazione è deducibile solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1176 c.c.
richiamato come parametro di diligenza professionale, ma la Corte esclude che vi sia stata negligenza del tecnico in presenza di un incarico con ampia discrezionalità e senza limite di spesa
art. 1711, comma 1, c.c.
invocato per l'asserito superamento dei limiti del mandato; la Corte ritiene invece che il professionista non abbia ecceduto l'incarico, perché il mandato comprendeva la scelta delle soluzioni necessarie all'ottemperanza dell'ordinanza
artt. 1362 e ss. c.c.
richiamati per l'interpretazione del contratto; la Corte valorizza la lettura complessiva dell'incarico e delle circostanze concrete, secondo cui i costi indicati erano solo orientativi e il tecnico aveva discrezionalità nella scelta operativa
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile se non si indica il fatto storico decisivo e il nesso di decisività, specie alla luce dei limiti ristretti del controllo di legittimità sulla motivazione
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia errato nel riparto dell'onere, non per contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 700 c.p.c.
indica il procedimento cautelare nel quale era stata svolta la consulenza tecnica poi richiamata nella lite
Cass. SU n. 8053/2014
richiamata per il principio secondo cui il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
Cass. n. 13395/2018
richiamata sul limite del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove
Cass. n. 15107/2013
richiamata sul limite del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove
Massime di principio
- Quando l'incarico professionale è conferito per raggiungere un determinato risultato pratico e non è previsto un limite di spesa vincolante, il professionista non eccede il mandato se adotta soluzioni tecniche necessarie e ragionevolmente funzionali allo scopo concordato, anche se i costi finali aumentano rispetto a una stima iniziale non tassativa.
- L'interpretazione del contenuto del mandato professionale deve valorizzare il testo dell'accordo e le circostanze concrete dell'affidamento, potendo il giudice di merito desumere la reale volontà delle parti anche dal contesto del precedente contenzioso e dalle finalità pratiche dell'incarico.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico trascurato e non spiega in che modo esso avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non può essere usata per contestare l'apprezzamento delle prove o la sufficienza del compendio istruttorio.
- In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito, ma solo la verifica dei ristretti vizi motivazionali tipizzati dall'art. 360 n. 5 c.p.c.
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