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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43642/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per bancarotta preferenziale (riqualificata in bancarotta per distrazione) contestando: 1) la qualificazione di Poeta come "amministratore di fatto", sostenendo che la sua attività fosse meramente esecutiva e non gestionale; 2) la valutazione e l'uso delle dichiarazioni dell'imputato Pisano e l'asserita natura "neutra" degli elementi documentali; 3) la carenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta preferenziale, deducendo che, se non fosse amministratore di fatto, Poeta non avrebbe avuto consapevolezza della situazione societaria; 4) l'erronea esclusione della c.d. bancarotta "riparata", poiché i nuovi finanziamenti avrebbero reintegrato il patrimonio societario sostituendo i debiti precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: 1) la qualifica di amministratore di fatto è stata correttamente desunta da elementi sintomatici (gestione diretta dei rapporti bancari tramite delega disgiunta, sottoscrizione degli ordini di acquisto, rapporti con fornitori) e la valutazione di tali elementi è rimasta insindacabile in sede di legittimità; 2) le dichiarazioni di Pisano non sono state l'unica o prevalente base della decisione impugnata, che si fonda su elementi oggettivi e documentali; 3) il dolo specifico è risultato provato dalla circostanza che Poeta disponeva e riceveva le restituzioni, essendo consapevole dell'illiceità delle operazioni e dello stato di difficoltà economica della società; 4) la bancarotta riparata è stata correttamente esclusa perché i nuovi finanziamenti non erano sinallagmatici rispetto alle restituzioni (diverso timing ed entità) e costituivano un nuovo debito, quindi non reintegravano effettivamente il patrimonio prima della dichiarazione di fallimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Riferimento procedurale: disciplina sulle modalità di discussione orale e ammissione di requisitoria scritta in tempo di emergenza; la requisitoria scritta del P.G. è stata considerata ai fini della decisione

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limiti e ambiti di motivazione dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato esaminato nei limiti di tale disposizione

  • codice di procedura penale, art. 210

    Norma sulla valutazione delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non si fondasse unicamente sulle dichiarazioni di terzi e che non sussista violazione dell'art. 210

  • Legge fallimentare, art. 216, terzo comma (c.d. bancarotta preferenziale)

    Richiama il dolo specifico necessario per la fattispecie: la Corte ha ritenuto il dolo provato per la consapevolezza dell'illiceità delle restituzioni e dello stato di crisi della società

  • Giurisprudenza consolidata della Cassazione (es. Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013)

    Definizione e requisiti della figura dell'amministratore di fatto: esercizio continuativo e significativo di poteri gestori anche se non di tutti i poteri, valutazione basata su elementi sintomatici

  • Giurisprudenza Cassazione su bancarotta "riparata" (es. Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli; Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, Verdini)

    La bancarotta riparata implica un'effettiva attività reintegrativa che annulli il pregiudizio per i creditori prima della dichiarazione di fallimento; finanziamenti che costituiscono nuovo debito o non sono sinallagmatici non possono essere qualificati come riparazione

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" si basa su elementi sintomatici complessivi (continuità e significatività dell'attività gestionale) e non richiede l'esercizio di tutti i poteri formali; attività ripetuta e il rapporto diretto con banche, fornitori o dipendenti sono indicatori rilevanti.
  • Le dichiarazioni di terzi (es. coimputati) possono essere valutate, ma non possono costituire l'unico o prevalente fondamento della condanna se esistono solidi elementi documentali e oggettivi che sostengono l'imputazione.
  • Per la bancarotta preferenziale è necessario il dolo specifico: è decisiva la consapevolezza dell'illiceità dell'operazione e dello stato di difficoltà economica della società. L'accertamento del dolo può risultare da prove indirette se congrue e logicamente motivate.
  • La c.d. bancarotta "riparata" richiede un effettivo reintegro del patrimonio aziendale prima della dichiarazione di fallimento. Un nuovo finanziamento che determini un nuovo debito o non sia sinallagmatico rispetto alla restituzione non integra la riparazione.
  • In sede di legittimità le valutazioni di fatto (es. sulla natura gestionale di attività o sulla credibilità delle prove documentali) sono sindacabili solo se manca congrua o logica motivazione; l'impugnante deve effettuare una critica puntuale e motivata per ottenere accoglimento.

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