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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21128/2020 del 02/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione del CNF che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del COA di Viterbo (sospensione di mesi due) per deposito oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 50 r.d.l. 27/11/1933 n.1578. Il ricorrente sosteneva che, per le sentenze notificate dopo il 1° gennaio 2015, dovesse applicarsi il termine più favorevole di 30 giorni previsto dall'art. 61 L. 31/12/2012 n.247 e dall'art.33 del reg. CNF n.2/2014 in base alla norma transitoria di cui all'art.65, comma 1, L. n.247/2012.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha ritenuto fondato il motivo: ha cassato la sentenza del CNF che aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile e ha rinviato la controversia al CNF, in altra composizione, perché la decida conformemente al principio secondo cui, per le sentenze disciplinari notificate dopo il 1° gennaio 2015, si applica il termine di impugnazione di 30 giorni previsto dall'art.61 L. n.247/2012. Spese processuali compensate integralmente.

Norme richiamate

  • r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 50

    Norma previgente che stabiliva il termine di 20 giorni per l'impugnazione delle sentenze disciplinari; il CNF l'aveva applicata ritenendola ancora operativa per il procedimento in esame, ma la Corte ha ritenuto che, per sentenze notificate dopo il 1° gennaio 2015, non possa essere invocata per precludere l'applicazione del termine più favorevole introdotto dalla L. n.247/2012.

  • L. 31 dicembre 2012 n. 247, art. 61

    Prevede, tra l'altro, il termine più lungo (30 giorni) per l'impugnazione davanti al CNF; la Corte ha stabilito che tale termine trova applicazione alle sentenze disciplinari notificate dopo l'entrata in vigore del regolamento CNF (1° gennaio 2015) in virtù della norma transitoria dell'art.65.

  • L. 31 dicembre 2012 n. 247, art. 65, comma 1

    Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate

    Norma transitoria interpretata dalla Corte nel senso che, per le sentenze notificate dopo la data di entrata in vigore del regolamento CNF n.2 (1° gennaio 2015), devono applicarsi le nuove disposizioni processuali di legge (come il termine di 30 giorni), non potendosi dunque mantenere un termine più sfavorevole se la notificazione è successiva all'entrata in vigore del regolamento.

  • Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, art. 33

    Contiene disposizioni procedurali che, insieme all'art.61 della L. n.247/2012, fissano il termine di 30 giorni per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto che, una volta entrato in vigore il regolamento, le sentenze notificate dopo tale data debbano beneficiare delle disposizioni procedurali più favorevoli.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma di legittimità invocata dal ricorrente per la censura in Cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto fondato il motivo ex art.360 n.4 e ha cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una norma di legge nuova preveda regole processuali più favorevoli e esista una norma transitoria che rimanda l'applicazione dei regolamenti, le disposizioni di legge più favorevoli si applicano alle decisioni notificate dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione.
  • Il termine di impugnazione deve essere valutato rispetto alla data di notificazione della sentenza: se la notificazione avviene dopo l'entrata in vigore della disciplina regolamentare prevista dalla legge, si applica il termine più favorevole introdotto dalla nuova normativa.
  • Il principio del favor rei procedurale opera anche in materia disciplinare per i termini processuali, quando la nuova disciplina è più favorevole all'incolpato e risulta applicabile per effetto della norma transitoria.
  • In caso di dubbio circa la decorrenza e il termine di impugnazione, è essenziale documentare la data di notificazione della decisione per verificare quale normativa sia applicabile.
  • Se l'organo resistente applica una norma procedurale previgente ritenuta più sfavorevole, il rimedio è il ricorso in cassazione per violazione di norma di diritto; la Corte può cassare e rinviare per riassunzione conformemente ai principi affermati.

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