Sentenza del 05/03/2020 n. 842 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento mediante studi di settore - natura di presunzioni semplici - Obbligo di attivazione del contraddittorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'accertamento effettuato sulla base degli studi di settore veniva censurato perché fondato su presunzioni semplici e l'amministrazione non aveva attivato il contraddittorio obbligatorio; lo scostamento tra reddito dichiarato e standard è stato ritenuto insufficiente di per sé a giustificare l'accertamento senza che fosse consentito al contribuente di dimostrare, con ogni mezzo, le ragioni per escludere l'applicabilità dello standard o per rappresentare la specificità della propria attività nel periodo contestato
La decisione
la Corte ha qualificato gli studi di settore come presunzioni semplici e ha sancito l'obbligo di attivare il contraddittorio con il contribuente; in mancanza del contraddittorio l'accertamento è nullo; inoltre la motivazione dell'atto non può limitarsi al mero rilievo dello scostamento, ma deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard scelto e motivare il rigetto delle contestazioni sollevate dal contribuente. Ne consegue l'accoglimento del gravame del contribuente (annullamento o riforma dell'atto) quando il contraddittorio non sia stato esperito o la motivazione risulti carente
Norme richiamate
studi di settore
gli studi di settore sono strumenti statistici che costituiscono presunzioni semplici; lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard non è sufficiente di per sé a fondare l'accertamento senza il contraddittorio
principio del contraddittorio
il contraddittorio con il contribuente è obbligatorio prima di definire l'accertamento fondato su studi di settore; la mancata attivazione comporta la nullità dell'atto
onere della motivazione dell'atto impositivo
la motivazione deve andare oltre il mero rilievo dello scostamento e deve indicare perché lo standard è applicabile concretamente al caso e perché sono infondate le ragioni addotte dal contribuente
Massime di principio
- Gli studi di settore vanno considerati presunzioni semplici: sono superabili con prova contraria fornita dal contribuente.
- L'amministrazione deve attivare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere l'accertamento basato sugli studi di settore; in difetto l'atto è nullo.
- Nel contraddittorio il contribuente può usare qualsiasi mezzo di prova per dimostrare l'inapplicabilità dello standard o la specificità della propria attività nel periodo.
- La motivazione dell'atto impositivo deve documentare l'applicabilità concreta dello standard scelto e motivare il rigetto delle deduzioni del contribuente; non basta registrare lo scostamento numerico.
- Per il contribuente, è importante raccogliere e presentare in contraddittorio elementi contabili, extrcontabili e circostanziali che dimostrino la specificità aziendale o eventi straordinari che giustificano lo scostamento.
- Per l'amministrazione, è necessario che nelle note di rettifica e nella motivazione siano esplicitati i criteri di scelta dello standard e le ragioni per cui le spiegazioni del contribuente non neutralizzano le presunzioni statistiche.
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