Cassazione Civile, Ordinanza n. 10201/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due intimazioni di pagamento emesse per complessivi euro 33.250,74, riferite a somme per omesso versamento di contributi INPS per l'anno 2006 e per IVA/IRPEF. La contribuente ha impugnato gli atti davanti al giudice tributario sostenendo che le intimazioni fossero illegittime perché non precedute da regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso è stato rigettato sul rilievo che le cartelle risultavano regolarmente notificate e ricevute dalla stessa interessata. In appello la contribuente ha dedotto, tra l'altro, la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle per vizi formali delle relate, la conseguente decadenza o prescrizione della pretesa e, per una delle cartelle, anche l'insufficiente motivazione nel merito. La CTR ha rigettato l'appello, affermando che dalle prove in atti emergeva la notifica delle cartelle, sottoscritte dalla contribuente per ricevuta, e che eventuali vizi delle cartelle avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati due motivi: con il primo si è denunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la cartella relativa ai contributi INPS rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario del lavoro; con il secondo si è dedotta la violazione delle norme sulla notificazione, lamentando la prevalenza delle copie notificate e la nullità/inesistenza delle relate per mancanza di data, sottoscrizione o per asserite incongruenze formali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione di giurisdizione era stata introdotta solo in cassazione, dopo che la parte aveva scelto il giudice tributario e aveva impugnato nel merito, senza che potesse quindi far valere in appello il difetto di giurisdizione del giudice da lei adito. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo, comunque inammissibile e manifestamente infondato, perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR: secondo il giudice di merito, le cartelle erano state effettivamente notificate e ricevute dalla contribuente, sicché eventuali vizi degli atti impositivi andavano fatti valere con tempestiva impugnazione delle cartelle e non potevano essere recuperati attraverso l'impugnazione successiva delle intimazioni di pagamento. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 D.Lgs. 546/1992
delimita la giurisdizione delle commissioni tributarie; la censura sulla natura previdenziale del credito non può essere spesa per la prima volta in cassazione se la parte ha adito il giudice tributario e vi è rimasta soccombente nel merito
art. 3 D.Lgs. 546/1992
richiamato insieme all'art. 2 per contestare la giurisdizione del giudice tributario
artt. 442 e 444 c.p.c.
invocati dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del tribunale ordinario, sezione lavoro, sulle pretese contributive INPS
art. 148 c.p.c.
richiamato per contestare la regolarità formale delle relate di notifica
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato in tema di sanatoria/nullità della notificazione
art. 160 c.p.c.
richiamato per sostenere la nullità della notifica in presenza di vizi della relata
art. 26, comma 6, d.P.R. 602/1973
richiamato sulla notificazione delle cartelle di pagamento
art. 60 d.P.R. 600/1973
richiamato sulla disciplina della notificazione degli atti tributari
art. 360, n. 1, c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo per vizio di giurisdizione
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del secondo motivo per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Chi abbia scelto un determinato giudice e sia rimasto soccombente nel merito non può, in linea di principio, dolersi solo in seguito del difetto di giurisdizione del giudice da lui adito, se la questione non è stata tempestivamente proposta e coltivata nei modi consentiti.
- Quando risulti accertato in fatto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e ricevuta dal destinatario, eventuali vizi della cartella o della sua relata devono essere fatti valere con tempestiva impugnazione dell'atto presupposto; non è consentito recuperare quei vizi impugnando soltanto l'intimazione successiva.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sulla tempestività tardiva della censura rispetto all'atto presupposto, non basta insistere sulla sola invalidità formale della notifica.
- La deduzione di vizi della notificazione richiede una specifica allegazione e una puntuale correlazione tra i fatti dedotti e gli atti prodotti; doglianze generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
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