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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10201/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da due intimazioni di pagamento emesse per complessivi euro 33.250,74, riferite a somme per omesso versamento di contributi INPS per l'anno 2006 e per IVA/IRPEF. La contribuente ha impugnato gli atti davanti al giudice tributario sostenendo che le intimazioni fossero illegittime perché non precedute da regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso è stato rigettato sul rilievo che le cartelle risultavano regolarmente notificate e ricevute dalla stessa interessata. In appello la contribuente ha dedotto, tra l'altro, la nullità o inesistenza delle notifiche delle cartelle per vizi formali delle relate, la conseguente decadenza o prescrizione della pretesa e, per una delle cartelle, anche l'insufficiente motivazione nel merito. La CTR ha rigettato l'appello, affermando che dalle prove in atti emergeva la notifica delle cartelle, sottoscritte dalla contribuente per ricevuta, e che eventuali vizi delle cartelle avrebbero dovuto essere impugnati tempestivamente. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati due motivi: con il primo si è denunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che la cartella relativa ai contributi INPS rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario del lavoro; con il secondo si è dedotta la violazione delle norme sulla notificazione, lamentando la prevalenza delle copie notificate e la nullità/inesistenza delle relate per mancanza di data, sottoscrizione o per asserite incongruenze formali.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione di giurisdizione era stata introdotta solo in cassazione, dopo che la parte aveva scelto il giudice tributario e aveva impugnato nel merito, senza che potesse quindi far valere in appello il difetto di giurisdizione del giudice da lei adito. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo, comunque inammissibile e manifestamente infondato, perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR: secondo il giudice di merito, le cartelle erano state effettivamente notificate e ricevute dalla contribuente, sicché eventuali vizi degli atti impositivi andavano fatti valere con tempestiva impugnazione delle cartelle e non potevano essere recuperati attraverso l'impugnazione successiva delle intimazioni di pagamento. La Corte ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. 546/1992

    delimita la giurisdizione delle commissioni tributarie; la censura sulla natura previdenziale del credito non può essere spesa per la prima volta in cassazione se la parte ha adito il giudice tributario e vi è rimasta soccombente nel merito

  • art. 3 D.Lgs. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 2 per contestare la giurisdizione del giudice tributario

  • artt. 442 e 444 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del tribunale ordinario, sezione lavoro, sulle pretese contributive INPS

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolarità formale delle relate di notifica

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato in tema di sanatoria/nullità della notificazione

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della notifica in presenza di vizi della relata

  • art. 26, comma 6, d.P.R. 602/1973

    richiamato sulla notificazione delle cartelle di pagamento

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato sulla disciplina della notificazione degli atti tributari

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    indicato come parametro del primo motivo per vizio di giurisdizione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del secondo motivo per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Chi abbia scelto un determinato giudice e sia rimasto soccombente nel merito non può, in linea di principio, dolersi solo in seguito del difetto di giurisdizione del giudice da lui adito, se la questione non è stata tempestivamente proposta e coltivata nei modi consentiti.
  • Quando risulti accertato in fatto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e ricevuta dal destinatario, eventuali vizi della cartella o della sua relata devono essere fatti valere con tempestiva impugnazione dell'atto presupposto; non è consentito recuperare quei vizi impugnando soltanto l'intimazione successiva.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sulla tempestività tardiva della censura rispetto all'atto presupposto, non basta insistere sulla sola invalidità formale della notifica.
  • La deduzione di vizi della notificazione richiede una specifica allegazione e una puntuale correlazione tra i fatti dedotti e gli atti prodotti; doglianze generiche o non autosufficienti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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