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Ordinanza

Ordinanza n. 1896/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore III – LL.SS.PP.” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 333 del 17.03.2026, e relativi allegati, ad oggetto “Intervento per la realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo all'interno dei Comparti 6 e 7 – CUP D12F25001680004 - Approvazione Progetto Esecutivo” (all. 1), nonché del Progetto stesso; b) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore III – LL.SS.PP.” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 199 del 20.02.2026, e relativi allegati, ad oggetto “Procedimento per la realizzazione di una rampa di collegamento tra Via Matese e Via di Matteo CUP D12F25001680004 – Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica”, (all. 2), nonché del Progetto stesso; c)dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 4/2026 del 22.01.2026 - prot. n. 1854 del 22.01.2026 - emessa sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica acquisito al prot. n. 27181 del 06.11.2025 (all. 3); d) della Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 59 del 29.10.2025, pubblicata in data 14.11.2025, e relativi allegati, ad oggetto «Procedimento per la realizzazione di una rampa di collegamento tra Via Matese e Via Di Matteo – Presa d'atto della Ordinanza del Tar Campania n. 01874/2025 - Atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per il riavvio del procedimento» (all. 4); e) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore III – LL.SS.PP.” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 379 del 24.03.2026, e relativi allegati, ad oggetto “Affidamento dei lavori di <<Realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo Comparti 6 e 7 - CUP: D12F25001680004>>. Determina a contrarre” (all. 5); f) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore III – LL.SS.PP.” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 468 del 13.04.2026, ad oggetto “Approvazione verbale di gara relativa ai lavori di <<Realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo Comparti 6 e 7 - CUP: D12F25001680004>> – CIG: BB301C0C93”; g) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore III – LL.SS.PP.” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 491 del 16.04.2026, e relativi allegati, ad oggetto “Affidamento dei lavori di <<Realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo Comparti 6 e 7 - CUP: D12F25001680004>>. Nuova Determina a contrarre” (all. 6); h) della Determinazione del Responsabile del Servizio “Settore III – LL.SS.PP.” del Comune di Piedimonte Matese (Ce) n. 603 del 06.05.2026, e relativi documenti allegati e/o approvati anche se non allegati, ad oggetto “Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva relativa alla TD telematica, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a), con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 50, comma4 del D. Lgs. 36/2023, per l'appalto <<Realizzazione del collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo Comparti 6 e 7">> – CUP: D12F25001680004 - CUP MASTER: D12F24000840004 – CIG BB76A9CD04” (all. 7); i) di ogni ulteriore atto e provvedimento in esse determinazioni citato o comunque alle stesse collegato, presupposto, preordinato o conseguenziale, anche se privo di estremi e di cui si ignora la data di adozione,

Giustizia amministrativa202603173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti comunali e paesaggistici relativi alla progettazione, indizione, gara e aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di un collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo, nonché atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui il Comune di Piedimonte Matese ha riavviato e concluso il procedimento per la realizzazione di una rampa o collegamento stradale tra Via Matese e Via Vincenzo Di Matteo, nei Comparti 6 e 7. Sono stati contestati, tra gli altri, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, l'autorizzazione paesaggistica, gli atti di indirizzo della Giunta, la determina a contrarre, gli atti di gara e l'aggiudicazione dei lavori. Dalla motivazione emerge che le censure riguardavano principalmente la riedizione del potere dopo un precedente annullamento giurisdizionale, prospettando la violazione o elusione del giudicato e la reiterazione dei vizi istruttori già rilevati. Sono stati inoltre dedotti vizi concernenti il progetto di fattibilità tecnico-economica e le valutazioni paesaggistiche, contestando la possibilità di riproporre nel nuovo procedimento valutazioni coincidenti con quelle già espresse nel procedimento precedente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo prima facie che le censure non presentassero una ragionevole previsione di accoglimento. Quanto alla riedizione del potere, il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati erano stati adottati in esecuzione del giudicato e non ripetevano i vizi istruttori che avevano determinato l'annullamento degli esiti del precedente procedimento; non risultava quindi configurabile, allo stato degli atti, né violazione né elusione del giudicato. Quanto ai profili sostanziali, le censure non apparivano idonee a evidenziare illegittimità del progetto di fattibilità tecnico-economica o delle valutazioni paesaggistiche. Il fatto che tali valutazioni coincidessero con quelle già espresse dall'autorità competente nel precedente procedimento non ne impediva il recepimento nel nuovo procedimento, poiché il giudicato imponeva al Comune di rieditare il potere eliminando i vizi di illegittimità precedentemente accertati. La fase cautelare si è conclusa con la condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del Comune, di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR l'ha esaminata e respinta.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione riedita il potere dopo l'annullamento giurisdizionale di un precedente procedimento, non vi è violazione o elusione del giudicato se i nuovi atti eliminano i vizi istruttori accertati e non li riproducono.
  • Il giudicato di annullamento non impedisce all'amministrazione di reiterare, nel nuovo procedimento, valutazioni sostanziali coincidenti con quelle già espresse, purché il potere sia nuovamente esercitato emendando gli atti dai vizi di illegittimità accertati.
  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, a una valutazione prima facie, le censure sulla riedizione del potere, sul progetto e sulle valutazioni paesaggistiche non evidenziano una ragionevole previsione di accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieLocalizzazione di opere e impiantiAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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