Sentenza n. 6515/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento della decisione e/o provvedimento e/o comunicazione PROT. 059/S.G./2025 del 18 dicembre 2025 con cui ITA rassegnava le proprie motivazioni in ordine alla secretazione di alcune parti dell'Accordo di trasferimento codice o “code transfer agreement” (accordo trilaterale tra Alitalia, ITA e IATA, di trasferimento dei codici identificativi di una compagnia aerea), accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta di ITA e, quindi, accogliere il presente ricorso per tutti i motivi ivi svolti in fatto ed in diritto Per l'effetto, ordinare ad ITA l'ostensione del documento relativo all'Accordo di trasferimento codice o “code transfer agreement” (accordo trilaterale tra Alitalia, ITA e IATA, di trasferimento dei codici identificativi di una compagnia aerea) libero dalle illegittime e/o illecite secretazioni qui contestate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: oscuramento parziale e nota motivazionale relativi all’Accordo di trasferimento codice o “code transfer agreement” tra Alitalia, ITA e IATA
Esito
Favorevole al resistente (società destinataria dell’istanza di accesso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto il ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’oscuramento parziale del code transfer agreement, consegnato da ITA in esito a un’istanza di accesso. L’organizzazione sindacale ha dedotto che lo stralcio fosse eccessivo rispetto al proprio interesse difensivo, collegato a procedimenti pendenti davanti al giudice del lavoro nei quali ex dipendenti di Alitalia contestano la qualificazione della cessione del perimetro Aviation tra Alitalia e ITA, sostenendo che si tratti di una sostanziale cessione di ramo d’azienda. ITA ha sostenuto la legittimità degli oscuramenti, riguardanti dati personali e informazioni di natura strettamente commerciale e finanziaria relative a obbligazioni economiche, nonché informazioni strategiche connesse alla procedura di dismissione delle quote azionarie detenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Richiamando i propri precedenti, ha affermato che l’ostensione può essere accompagnata dallo stralcio o dal differimento di parti specifiche quando ciò sia necessario a proteggere segreti o a non compromettere il completamento della dismissione della partecipazione pubblica, purché la limitazione sia circoscritta, adeguatamente motivata e rispettosa del principio di proporzionalità. Nel caso concreto, l’accesso era stato consentito previa visione dell’intero documento, con oscuramenti limitati ad alcune parti delle pagine 2 e 4. Il Collegio ha ritenuto che la misura non fosse sproporzionata e che ITA avesse adeguatamente motivato la tutela dei dati personali, delle informazioni commerciali e finanziarie riservate e delle informazioni strategiche, anche in ragione della mancata conclusione definitiva della procedura di dismissione delle quote azionarie. L’interesse difensivo, pur assistito dalla prevalenza prevista dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990, non esclude il bilanciamento con gli interessi alla riservatezza né impedisce l’oscuramento parziale. Le spese sono state compensate per la natura tecnica e specialistica della controversia.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; la ricorrente lo ha utilizzato per contestare l’oscuramento parziale del documento osteso.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
è vero che l'interesse difensivo prevale sempre sui contrapposti interessi alla riservatezza delle informazioni in virtù di una presunzione legislativa
La prevalenza dell’interesse difensivo non impedisce all’amministrazione di bilanciare gli interessi contrapposti e di disporre un oscuramento parziale, quando limitato alle informazioni effettivamente riservate e adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, la prevalenza dell’interesse alla tutela giudiziale prevista dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990 non comporta necessariamente l’ostensione integrale del documento, potendo l’amministrazione procedere a un bilanciamento con le esigenze di riservatezza.
- L’oscuramento di documenti oggetto di accesso è legittimo quando riguarda dati specifici e delimitati, sia adeguatamente motivato sia necessario a proteggere dati personali, segreti commerciali, informazioni finanziarie o strategiche e non ecceda quanto richiesto da tali esigenze.
- Nelle procedure di dismissione di partecipazioni pubbliche non ancora definitivamente concluse, possono essere sottratte all’ostensione, mediante oscuramento circoscritto o differimento motivato, le informazioni la cui divulgazione rischi concretamente di compromettere le trattative o il perfezionamento dell’operazione.
- Il principio di proporzionalità impone che l’amministrazione privilegi l’ostensione parziale rispetto al diniego integrale, oscurando soltanto le parti del documento effettivamente coperte da esigenze di riservatezza.
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