Cassazione Penale, Ordinanza n. 35577/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Venezia aveva confermato la condanna dell'imputato per furto in abitazione aggravato dall'effrazione. Nell'interesse dell'imputato sono stati proposti due motivi di ricorso: (1) violazione di legge per mancato riconoscimento del ragionevole dubbio e per la conseguente mancata assoluzione ex art. 533, comma 2, c.p.p., sostenendosi che la responsabilità fosse stata affermata solo sulla base della disponibilità, in un breve arco temporale, del cellulare sottratto alla persona offesa; (2) censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, deducendone l'occasionalità della condotta e la necessità di adeguare la pena al reale disvalore del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e non specifici, oltre che il primo non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che valorizzava il possesso del cellulare nei momenti immediatamente successivi al furto e l'assenza di una spiegazione alternativa plausibile. Il secondo motivo è stato inoltre giudicato non deducibile in cassazione nella forma proposta, perché mirava a una rivalutazione in fatto delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero una pedissequa reiterazione dei motivi di appello, dunque aspecifiche e soltanto apparenti; il motivo sulla responsabilità non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e risultava anche manifestamente infondato, poiché il possesso della refurtiva in stretta prossimità temporale al furto, privo di giustificazione alternativa, può costituire prova della sottrazione. Il motivo sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile anche perché sollecitava una diversa valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La sentenza menziona il reato come furto aggravato dall'effrazione; dal testo emerge però un riferimento non perfettamente coerente alla rubrica normativa, senza ulteriore approfondimento decisorio sulla qualificazione giuridica.
art. 533, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere che, in presenza di ragionevole dubbio, avrebbe dovuto essere pronunciata assoluzione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Citatо per l'enunciazione dei motivi di ricorso.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Richiamato per affermare l'inammissibilità di censure che introducono doglianze diverse da quelle deducibili in sede di legittimità e che mirano a una rivalutazione del fatto.
art. 62-bis c.p.
Richiamato per escludere che la mera incensuratezza, da sola, imponesse la concessione delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autonome rispetto all'appello: la mera riproposizione delle doglianze già disattese dal giudice di merito integra inammissibilità per aspecificità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché viene meno la funzione critica dell'impugnazione.
- Il possesso della refurtiva, se avvenuto in stretta prossimità temporale al furto e non giustificato da altra fonte plausibile, può costituire elemento idoneo a provare che il detentore sia l'autore della sottrazione.
- La censura sulle attenuanti generiche non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle circostanze già apprezzate dal giudice di merito, trattandosi di profilo sottratto al sindacato di legittimità salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti.
- La mera incensuratezza non è, di per sé, elemento sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche, ove il giudice valorizzi altri dati negativi del fatto.
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