Cassazione Civile, Ordinanza n. 35495/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione immobiliare nel quale la locatrice, a causa della morosità del conduttore, ha notificato intimazione di sfratto. In una prima fase il conduttore ha ottenuto un termine di sanatoria, ma si è reso nuovamente inadempiente; il giudice ha quindi convalidato lo sfratto con ordinanza di rilascio e rimesso le parti al giudice di merito. Quest’ultimo ha rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ha concesso un termine per avviarlo e, decorso inutilmente, ha dichiarato improcedibile la domanda, ponendo le spese a carico della locatrice ritenendo che su di lei gravasse l’onere di attivare la mediazione. La locatrice ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 5 della l. n. 28/2010, sostenendo che l’onere di avviare la mediazione spettasse al conduttore, unico interessato a una pronuncia di merito; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che non si fosse tenuto conto della reiterata morosità del conduttore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda non per avere attribuito in modo decisivo l’onere della mediazione a una delle parti ai fini della procedibilità, ma perché nessuna delle due aveva avviato la mediazione, con conseguente improcedibilità oggettiva per mancato esperimento del tentativo obbligatorio. Quanto alle spese, la relativa statuizione era stata fondata sull’individuazione della parte che aveva introdotto il giudizio e che quindi era onerata di attivare la mediazione; la censura della ricorrente, centrata sulla morosità del conduttore, non confrontava tale ragione decisoria. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 5, l. 28/2010
tentativo di mediazione obbligatoria
Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria determina improcedibilità della domanda; ai fini dell’onere di attivazione, il giudice può individuare la parte che ha introdotto il giudizio come soggetto gravato dall’iniziativa.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza e, nel caso di improcedibilità, può essere posta a carico della parte che ha dato causa alla pronuncia di improcedibilità.
art. 348-ter c.p.c.
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché privo di ragionevoli probabilità di accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la mediazione è obbligatoria, la sua mancata attivazione comporta improcedibilità oggettiva della domanda, a prescindere dall’individuazione del soggetto materialmente onerato di promuoverla.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il motivo attacca una ragione diversa da quella posta a fondamento della decisione, il ricorso è inammissibile.
- La statuizione sulle spese va censurata in relazione alla specifica ragione posta dal giudice a base della regolazione adottata; elementi inerenti al merito della lite sono irrilevanti se la causa viene definita per improcedibilità.
- In tema di mediazione obbligatoria nelle controversie locatizie, l’individuazione della parte tenuta ad attivare il procedimento rileva soprattutto ai fini delle spese, mentre l’omessa attivazione da parte di entrambe le parti impedisce comunque la procedibilità della domanda.
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