Sentenza del 26/05/2017 n. 13314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.C. aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, per un debito complessivo di 333.883,88 euro fondato su 31 cartelle di pagamento, lamentando la mancata o irregolare notificazione di alcune cartelle, un difetto di motivazione e l'assenza dei presupposti di legge. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non correttamente notificate tre cartelle e aveva ordinato a Equitalia di rettificare l'ipoteca. Equitalia ha impugnato la decisione in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la presentazione di un'istanza di rateizzazione dimostrasse la piena conoscenza delle cartelle e sanasse eventuali vizi della loro notificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che l'istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente avesse sanato, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., l'eventuale nullità delle notificazioni delle cartelle. La Corte ha precisato che i vizi relativi al luogo di notificazione costituiscono, di regola, nullità sanabili e non inesistenza della notificazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni di merito e per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla legittimità complessiva dell'iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore
Disciplina il potere dell'agente della riscossione di iscrivere ipoteca a garanzia dei crediti iscritti a ruolo, purché sussistano i relativi presupposti.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
notificazione della cartella di pagamento
Rileva ai fini della regolarità della notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
modalità di notificazione della cartella di pagamento
Stabilisce le modalità applicabili alla notificazione delle cartelle e viene richiamato in relazione alla contestazione del luogo e delle modalità di notifica.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
modalità di notificazione degli atti tributari
È richiamato per valutare la validità delle notificazioni degli atti tributari.
Codice di procedura civile, art. 139
notificazione nella residenza, dimora o domicilio
Rileva per stabilire il luogo corretto di esecuzione della notificazione.
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
La notificazione affetta da nullità, ma non inesistente, si considera sanata retroattivamente quando il destinatario dimostra di aver avuto conoscenza dell'atto e di aver potuto esercitare le proprie facoltà. Nel caso concreto, la richiesta di rateizzazione è stata ritenuta indice della conoscenza delle cartelle e dell'intenzione di adempiere.
Costituzione italiana, artt. 3 e 24
Sono stati richiamati da Equitalia in relazione ai principi di uguaglianza, tutela giurisdizionale e conoscibilità degli atti, ma la Cassazione ha deciso la controversia sulla base del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 14916 e n. 14917 del 20 luglio 2016
L'inesistenza della notificazione ricorre solo in mancanza materiale dell'atto o quando manchino gli elementi essenziali idonei a renderlo riconoscibile come notificazione; gli altri vizi, compresi quelli relativi al luogo di esecuzione, sono nullità sanabili per raggiungimento dello scopo
La distinzione tra inesistenza e nullità è decisiva: solo l'inesistenza non è sanabile mediante la conoscenza effettiva dell'atto; la nullità può invece essere sanata, anche retroattivamente, quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
Massime di principio
- Un errore nel luogo di notificazione, se l'attività notificatoria contiene gli elementi essenziali per rendere riconoscibile l'atto, determina normalmente una nullità e non l'inesistenza della notifica.
- La nullità della notificazione può essere sanata retroattivamente quando il destinatario dimostri di aver conosciuto l'atto e di aver agito in modo coerente con tale conoscenza.
- La presentazione di un'istanza di rateizzazione relativa alle cartelle contestate può essere considerata comportamento concludente idoneo a dimostrare la conoscenza delle cartelle e a sanare eventuali vizi della notificazione.
- La sanatoria della notificazione non equivale necessariamente alla definitiva validità del credito o dell'iscrizione ipotecaria: restano verificabili gli altri presupposti sostanziali e procedurali dell'azione esecutiva.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la causa non è necessariamente conclusa: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni ancora aperte applicando i principi stabiliti dalla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 mag 2017Sentenza del 26/05/2017 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →