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Ordinanza

Ordinanza n. 1177/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento per l'annullamento: - del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale elettorale di Sant’Antonio Abate del 15 luglio 2024, conosciuto in data 18 luglio 2024 relativo alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Sant’Antonio Abate tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024; - di ogni ulteriore provvedimento, anche allo stato sconosciuto, relativo al risultato della consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sant’Antonio Abate, ivi compresi il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, nonché i verbali di seggio delle Sezioni 5, 6, 9, 10, 13, 15 e le relative tabelle di scrutinio con frontespizio rosso contenute nella busta 5/COM; NONCHÉ per la proclamazione della ricorrente quale eletta alla carica di consigliere comunale del Comune di Sant’Antonio Abate, in luogo del sig. Staiano Gennaro.

Giustizia amministrativa202404174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaRito elettorale

Atto impugnato: Verbale di proclamazione degli eletti e ulteriori atti delle operazioni elettorali relativi alle elezioni comunali di Sant’Antonio Abate dell’8 e 9 giugno 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente aveva impugnato gli atti di proclamazione degli eletti e gli atti delle operazioni elettorali, chiedendo anche di essere proclamata eletta consigliere comunale in luogo del candidato controinteressato. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione sul numero effettivo dei voti di preferenza attribuiti al controinteressato nelle sezioni 5, 6 e 15, mediante riconteggio delle schede e confronto tra le tabelle di scrutinio con frontespizio nero e quelle con frontespizio rosso. La verificazione è stata regolarmente eseguita. La presente ordinanza riguarda esclusivamente la liquidazione del compenso spettante al verificatore, già posta a carico del controinteressato dalla sentenza definitoria del giudizio.

La decisione

Il TAR liquida il compenso del verificatore in complessivi € 734,00, calcolati a vacazioni ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, nella misura di 50 vacazioni da € 14,68 ciascuna. Il Collegio esclude l’applicazione della riduzione dei compensi prevista dopo la prima vacazione dall’art. 4, comma 2, della l. n. 319/1980, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale previsione nella parte considerata, per contrasto con l’art. 3 Cost. e con i principi di equo compenso e di retribuzione adeguata. L’importo è liquidato al netto di eventuali imposte e voci contributive ed è posto a carico del controinteressato, come già stabilito dalla sentenza n. 2504/2025.

Norme richiamate

  • art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002

    compenso del verificatore liquidato a vacazione secondo il valore orario

    Il compenso è determinato mediante il sistema delle vacazioni, tenendo conto del tempo impiegato per lo studio, le operazioni di verificazione e le attività amministrative connesse.

  • art. 4, comma 2, l. n. 319/1980

    riduzione dei compensi dopo la prima vacazione

    La riduzione non viene applicata, poiché la relativa previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte rilevante dalla Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale ha individuato nel principio di uguaglianza il parametro violato dalla riduzione automatica dei compensi, in relazione ai principi di equo compenso e retribuzione adeguata.

  • art. 1, comma 2, D.M. 20 luglio 2012, n. 140

    La somma liquidata deve intendersi al netto di eventuali imposte e voci contributive.

  • d.P.R. 115/2002

    Il compenso del verificatore è liquidato secondo i criteri previsti dalla disciplina delle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Il compenso del verificatore nominato nel processo amministrativo può essere liquidato a vacazioni, considerando il tempo impiegato per lo studio della questione, lo svolgimento delle operazioni e le attività amministrative connesse, secondo i valori stabiliti dalle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002.
  • La riduzione automatica del compenso prevista dopo la prima vacazione dall’art. 4, comma 2, della l. n. 319/1980 non può essere applicata nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 16/2025.
  • Il compenso del verificatore può essere posto a carico del controinteressato quando tale onere sia stato stabilito nella sentenza definitoria del giudizio.
  • La liquidazione giudiziale del compenso del verificatore è effettuata al netto delle eventuali imposte e voci contributive.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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