Ordinanza n. 1177/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento per l'annullamento: - del verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio centrale elettorale di Sant’Antonio Abate del 15 luglio 2024, conosciuto in data 18 luglio 2024 relativo alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Sant’Antonio Abate tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024; - di ogni ulteriore provvedimento, anche allo stato sconosciuto, relativo al risultato della consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Sant’Antonio Abate, ivi compresi il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale, nonché i verbali di seggio delle Sezioni 5, 6, 9, 10, 13, 15 e le relative tabelle di scrutinio con frontespizio rosso contenute nella busta 5/COM; NONCHÉ per la proclamazione della ricorrente quale eletta alla carica di consigliere comunale del Comune di Sant’Antonio Abate, in luogo del sig. Staiano Gennaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di proclamazione degli eletti e ulteriori atti delle operazioni elettorali relativi alle elezioni comunali di Sant’Antonio Abate dell’8 e 9 giugno 2024
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli atti di proclamazione degli eletti e gli atti delle operazioni elettorali, chiedendo anche di essere proclamata eletta consigliere comunale in luogo del candidato controinteressato. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione sul numero effettivo dei voti di preferenza attribuiti al controinteressato nelle sezioni 5, 6 e 15, mediante riconteggio delle schede e confronto tra le tabelle di scrutinio con frontespizio nero e quelle con frontespizio rosso. La verificazione è stata regolarmente eseguita. La presente ordinanza riguarda esclusivamente la liquidazione del compenso spettante al verificatore, già posta a carico del controinteressato dalla sentenza definitoria del giudizio.
La decisione
Il TAR liquida il compenso del verificatore in complessivi € 734,00, calcolati a vacazioni ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, nella misura di 50 vacazioni da € 14,68 ciascuna. Il Collegio esclude l’applicazione della riduzione dei compensi prevista dopo la prima vacazione dall’art. 4, comma 2, della l. n. 319/1980, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 16/2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale previsione nella parte considerata, per contrasto con l’art. 3 Cost. e con i principi di equo compenso e di retribuzione adeguata. L’importo è liquidato al netto di eventuali imposte e voci contributive ed è posto a carico del controinteressato, come già stabilito dalla sentenza n. 2504/2025.
Norme richiamate
art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002
compenso del verificatore liquidato a vacazione secondo il valore orario
Il compenso è determinato mediante il sistema delle vacazioni, tenendo conto del tempo impiegato per lo studio, le operazioni di verificazione e le attività amministrative connesse.
art. 4, comma 2, l. n. 319/1980
riduzione dei compensi dopo la prima vacazione
La riduzione non viene applicata, poiché la relativa previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte rilevante dalla Corte costituzionale.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha individuato nel principio di uguaglianza il parametro violato dalla riduzione automatica dei compensi, in relazione ai principi di equo compenso e retribuzione adeguata.
art. 1, comma 2, D.M. 20 luglio 2012, n. 140
La somma liquidata deve intendersi al netto di eventuali imposte e voci contributive.
d.P.R. 115/2002
Il compenso del verificatore è liquidato secondo i criteri previsti dalla disciplina delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Il compenso del verificatore nominato nel processo amministrativo può essere liquidato a vacazioni, considerando il tempo impiegato per lo studio della questione, lo svolgimento delle operazioni e le attività amministrative connesse, secondo i valori stabiliti dalle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002.
- La riduzione automatica del compenso prevista dopo la prima vacazione dall’art. 4, comma 2, della l. n. 319/1980 non può essere applicata nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 16/2025.
- Il compenso del verificatore può essere posto a carico del controinteressato quando tale onere sia stato stabilito nella sentenza definitoria del giudizio.
- La liquidazione giudiziale del compenso del verificatore è effettuata al netto delle eventuali imposte e voci contributive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 407/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 291/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 292/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 294/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 295/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 17 feb 2026Ordinanza n. 296/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →