Sentenza n. 44/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 03237/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento del Dirigente del 3° Dipartimento del Comune di S. Croce Camerina del 10 ottobre 2016, notificato il 20 ottobre 2016, con il quale è stata disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune resistente, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. N. 380/2001, del fabbricato sito in c.da Caucana, lungomare delle Anticaglie n. 5 Santa Croce Camerina, e relativa area di sedime, distinto in catasto urbano al foglio 39 particella 253, sub. 1, cat. A, di proprietà della ricorrente, giudicato non sanabile ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 37/1985 in quanto posto a distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 15 della L.R. N. 78/1976.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia – Catania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo e della relativa area di sedime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma e il conseguente annullamento del provvedimento comunale del 10 ottobre 2016, con cui il Comune aveva disposto, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un fabbricato realizzato nel 1992 senza titolo edilizio, entro la fascia di 150 metri dalla battigia. In primo luogo, ha sostenuto che il TAR avrebbe travisato il petitum, qualificando come provvedimento definitivo di diniego della sanatoria quello che sarebbe stato soltanto un parere di inammissibilità, privo di autonoma lesività e non adottato dall'autorità competente. In secondo luogo, ha dedotto la condonabilità dell'immobile, invocando la disciplina transitoria dell'art. 18 della l.r. Sicilia n. 78/1976 e la preesistenza di uno strumento urbanistico generale approvato nel 1972, che avrebbe incluso l'area in zona C2 residenziale, così rendendo inapplicabile il divieto costiero dell'art. 15 della medesima legge regionale. In terzo luogo, ha sostenuto che il procedimento di condono, avviato nel 1995, non sarebbe stato definito con un provvedimento espresso e definitivo, con conseguente carenza originaria del potere repressivo, nullità dell'ordinanza di demolizione e illegittimità derivata dell'acquisizione. Ha inoltre eccepito il difetto di ius postulandi del difensore del Comune, assumendo che questi fosse iscritto nell'elenco speciale quale avvocato del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e non del Comune appellato, contestando la validità dell'Ufficio unico di avvocatura.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione del TAR. Il Collegio ha rilevato che il diniego della sanatoria del 22 giugno 2000 e l'ordinanza di demolizione del 18 luglio 2000 erano stati qualificati dal primo giudice come provvedimenti amministrativi conclusivi, notificati o comunque conosciuti e mai impugnati, divenendo quindi definitivi. L'acquisizione del 2016 aveva natura consequenziale rispetto a tali atti. Le censure formalmente rivolte contro l'acquisizione non individuavano vizi propri dell'atto del 2016, ma tendevano a rimettere in discussione, in via mediata e tardiva, la legittimità del diniego di sanatoria, dell'ordine demolitorio e dei relativi presupposti urbanistico-costieri. Il giudice ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, fondata sulla preclusione derivante dalla mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti. La questione relativa alla sanabilità dell'opera e all'effetto della zonizzazione C2 e dello strumento urbanistico del 1972 non poteva essere riesaminata attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale. Anche le sopravvenienze pianificatorie relative al nuovo PRG, richiamate in appello, non incidevano sulla definitività degli atti del 2000. La censura di carenza di potere e nullità è stata ritenuta una diversa qualificazione della medesima contestazione degli atti presupposti e comunque non riferita a vizi propri dell'acquisizione. L'eccezione sullo ius postulandi è stata respinta: da un lato, non sarebbe stata comunque decisiva rispetto alla ragione processuale posta a fondamento della decisione; dall'altro, il Comune aveva documentato il fondamento normativo e convenzionale dell'Ufficio unico di avvocatura, senza che l'appellante avesse fornito elementi idonei a infirmarlo. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
acquisizione gratuita al patrimonio comunale
L'acquisizione gratuita costituisce l'atto consequenziale adottato a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976
divieto di nuova edificazione nella fascia di rispetto di metri 150 dalla linea di battigia
La disposizione è stata posta a fondamento del diniego della sanatoria per l'opera realizzata entro la fascia costiera.
art. 18 l.r. Sicilia n. 78/1976
È stato invocato dall'appellante per sostenere la salvezza delle previsioni dello strumento urbanistico preesistente, ma il giudice ha ritenuto la questione preclusa dalla definitività degli atti presupposti.
art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
È stato richiamato dall'amministrazione per escludere la sanabilità dell'immobile situato nella fascia costiera soggetta a divieto di edificazione.
art. 39 l. n. 724/1994
concessione edilizia in sanatoria
Costituiva il titolo normativo dell'istanza di condono presentata dalla proprietaria nel 1995.
art. 2, comma 12, l. n. 244/2007
Ufficio unico di avvocatura
È stato richiamato dal Comune quale fondamento normativo della convenzione per la difesa dell'ente da parte dell'avvocatura comune.
art. 73 c.p.a.
memoria ex art. 73 c.p.a.
La norma è stata richiamata con riferimento alle memorie depositate e alle sopravvenienze pianificatorie dedotte in giudizio.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto amministrativo consequenziale non può essere utilizzata per riaprire la contestazione della legittimità di atti presupposti divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione nel termine decadenziale.
- Quando il ricorso formalmente rivolto contro l'atto consequenziale deduce esclusivamente contestazioni riferibili al contenuto, ai presupposti o alla legittimità degli atti presupposti ormai definitivi, il ricorso è inammissibile per carenza di censure proprie dell'atto impugnato.
- La qualificazione della censura come nullità o carenza assoluta di potere non consente di superare la preclusione processuale quando, nella sostanza, essa mira a contestare tardivamente la validità o l'efficacia di un provvedimento presupposto non impugnato.
- Le sopravvenienze urbanistiche o pianificatorie non incidono, di per sé, sulla definitività degli atti repressivi edilizi e degli atti presupposti già consolidati, né consentono di contestarli indirettamente mediante l'impugnazione di un successivo atto consequenziale.
- L'eccezione relativa allo ius postulandi del difensore di un ente pubblico deve essere sorretta da elementi idonei a infirmare il titolo normativo e organizzativo della difesa; la mera contestazione non accompagnata da una seria dimostrazione contraria non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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