Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 54/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.28 del 16 gennaio 2025 del Tribunale di Pescara, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora.

Giustizia amministrativa202500529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara che lo aveva condannato all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore di €1.000,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza civile n. 28 del 16 gennaio 2025 del Tribunale di Pescara, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente, in relazione agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, la somma di €1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine di 60 giorni, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Ha inoltre rappresentato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma il giudice ha rilevato la mancata ottemperanza al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato, disponendo il pagamento in favore della ricorrente della somma di €1.000,00, da utilizzare secondo la finalità prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto sino all'effettivo soddisfo. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, al quale è assegnato un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del primo. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate con separato decreto previa documentazione. La domanda di penalità di mora è stata invece respinta, poiché il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti in considerazione dell'importo contenuto da corrispondere e del fatto che interessi o rivalutazione sono comunque dovuti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di €400,00 oltre accessori per le spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    Disciplina i poteri del giudice dell'ottemperanza, comprese le penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta per l'assenza dei presupposti ritenuti necessari dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato con riguardo al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la finalità di utilizzo della somma riconosciuta, destinata alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato divenuto definitivo legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di esecuzione secondo modalità e termini specificamente fissati.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare allo spirare inutilmente del termine, assegnandogli un ulteriore termine di esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta quale misura conseguente all'inadempimento dell'amministrazione senza che ciò comporti necessariamente l'applicazione contestuale delle penalità di mora.
  • La penalità di mora non è automatica nel giudizio di ottemperanza: la sua applicazione può essere esclusa quando, in relazione alle concrete circostanze, l'importo dovuto è contenuto e il credito è comunque assistito dalla corresponsione di interessi o rivalutazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.