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Sentenza

Sentenza n. 901/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta docente per l’anno scolastico 2019/2020, per l’importo di 500 euro oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 2509/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2019/2020, condannando il Ministero all’erogazione dell’importo di 500 euro oltre interessi o rivalutazione, e aveva rigettato le pretese relative agli altri anni scolastici per prescrizione. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto l’adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo o violazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’esecuzione del giudicato. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato la regolarità processuale del ricorso, il rispetto del termine dimezzato per il deposito e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla statuizione giudiziale e non aveva contestato l’inadempimento, lo ha ordinato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Ha nominato, per l’ipotesi di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere e senza riconoscimento di compenso. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua e richiamando la necessità di un uso prudente dell’istituto, anche perché normalmente comporta un esborso di denaro pubblico. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Rileva ai fini della proponibilità del ricorso di ottemperanza in presenza di una sentenza avente comprovata efficacia di cosa giudicata.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; l’istituto deve tuttavia essere utilizzato prudentemente e può essere escluso quando risulti manifestamente iniquo.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali applicabile al rito camerale di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese del giudizio.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dal giudicato da eseguire per la decorrenza di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto per la Carta docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per conseguire l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’ottemperanza ha ad oggetto esclusivamente la stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla pronuncia da eseguire; essa è distinta, per natura e funzione, dall’esecuzione civile.
  • L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per l’amministrazione destinataria e per i suoi rappresentanti e funzionari; in caso di inerzia, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta.
  • Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve essere decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve valutarne l’equità e può negarla quando, considerando le circostanze concrete e l’impiego di denaro pubblico, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; l’istituto richiede quindi un uso prudente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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