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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22792/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Nel giudizio di merito il soggetto ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento, deducendo il mancato riconoscimento di un credito per spese di custodia di un'imbarcazione della società fallita riferite a un arco temporale molto esteso (dal 2009 al 2017). Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché non erano stati allegati né il provvedimento del giudice delegato né il ricorso per l'ammissione al passivo, con conseguente impossibilità di verificare anche la tempestività dell'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e nullità del provvedimento, sostenendo che la consultazione degli atti telematici avrebbe consentito di verificare l'allegazione delle domande di ammissione al passivo, l'invio del provvedimento del giudice delegato di esclusione e la tempestività dell'opposizione; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c., assumendo che l'ammissione del credito sarebbe stata influenzata da un giudizio risarcitorio pendente promosso dal fallimento per la custodia dell'imbarcazione e che il processo andava sospeso in attesa di tale esito; 3) violazione del d.m. 55/2014 in tema di spese, contestando la liquidazione di euro 7.200,00 come se si riferisse all'intera attività processuale e senza adeguata specificazione delle voci tariffarie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e autosufficienza, perché il ricorrente non ha trascritto né adeguatamente riassunto i documenti invocati né indicato dove essi fossero rinvenibili negli atti; ha considerato il secondo motivo conseguenzialmente inammissibile, oltre che generico e non autosufficiente, perché non chiariva né il contenuto del giudizio pregiudicante né la deduzione tempestiva della richiesta di sospensione davanti ai giudici di merito; ha giudicato il terzo motivo inammissibile per difetto di pertinenza e genericità, osservando che la censura sulle spese richiede la puntuale indicazione dei conteggi e delle voci tariffarie asseritamente violate. La Corte ha inoltre respinto implicitamente ogni rilievo sull'asserita interruzione del giudizio per morte dell'unico difensore, affermando che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione per tale evento e che, comunque, la parte aveva avuto tempo sufficiente per nominare un nuovo difensore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    L'opposizione allo stato passivo richiede la disponibilità degli atti e dei presupposti necessari a verificare l'ammissibilità, inclusa la tempestività.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    È ammessa memoria della parte controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati come deduzioni di violazione di legge e nullità, ma dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria per pregiudizialità richiede la concreta deduzione e allegazione del giudizio pregiudicante, oltre alla sua rilevanza rispetto alla domanda proposta.

  • d.m. 55/2014

    La censura sulle spese processuali è ammissibile solo se indica specificamente la norma tariffaria violata e i singoli conteggi contestati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità è pari al contributo unificato già dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata sulla mancata considerazione di documenti o atti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive o riassume puntualmente il contenuto e non indica con precisione dove essi siano collocati nel fascicolo; il controllo di legittimità non può risolversi in una ricerca esplorativa negli atti.
  • La deduzione della sospensione del processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare il giudizio pregiudicante, spiegare il nesso con la domanda in causa e dimostrare che la questione sia stata tempestivamente prospettata nei gradi di merito.
  • La contestazione della liquidazione delle spese processuali è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo analitico le voci tariffarie asseritamente violate e i conteggi erronei; non è sufficiente un richiamo generico al parametro tariffario applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione la morte dell'unico difensore, intervenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza, non determina automaticamente interruzione del processo; la Corte può eventualmente differire la trattazione per consentire la nomina di un nuovo difensore, ma ciò presuppone che l'evento sia conosciuto con modalità idonee e che non vi sia stato tempo ragionevole per provvedere.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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