Cassazione Penale, Sentenza n. 1694/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna per tentata rapina impropria in concorso. Le censure principali: (i) errore nella valutazione della prova e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, essendo i ricorrenti sopraggiunti sul fondo contemporaneamente alla p.o. e non gli autori dell'accantonamento precedente del materiale; (ii) assenza dell'elemento soggettivo della rapina impropria poiché la manovra pericolosa (ribaltamento/sbandata del camion) sarebbe stata involontaria e dovuta a una fossa non vista dal conducente; (iii) per Negro e Storino, applicabilità del concorso anomalo ex art.116 c.p. (evento rapina non voluto né preveduto come rischio accettato) e mancata applicazione delle conseguenze sanzionatorie del concorso anomalo da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Caraccio Alessandro e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. I motivi dei ricorrenti in punto di configurabilità della tentata rapina impropria sono stati ritenuti inammissibili per tutti e tre. Tuttavia, con riguardo a Negro Alessandro e Storino Pasquale, la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa al concorso anomalo ex art. 116 c.p.: la Corte d'appello aveva riconosciuto il concorso anomalo ma non aveva poi adeguatamente disposto le conseguenze nel dispositivo e nel trattamento sanzionatorio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio rispetto a Negro e Storino per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, limitatamente alla valutazione e applicazione del concorso anomalo; il resto dei ricorsi è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
Ricorre il concorso anomalo quando l'evento ulteriore non è stato considerato né voluto dall'agente, pur essendo prevedibile in concreto, ed è il risultato della fase esecutiva posta in essere dall'autore materiale; comporta diversa qualificazione della responsabilità e conseguente trattamento sanzionatorio rispetto al concorso ordinario
art. 110 cod. pen.
Forma di concorso ordinario quando l'agente ha previsto l'evento o accettato il rischio del suo verificarsi, con piena partecipazione alla fase esecutiva del reato
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e alla determinazione di una sommatoria da versare alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso in Cassazione
art. 23, comma 8, D.L. (riferimento procedurale)
Previsione procedurale richiamata per lo svolgimento del contraddittorio scritto in Cassazione; utilizzata per indicare la forma del processo nella sede di legittimità
Massime di principio
- La tentata rapina impropria può desumersi non solo da colpi di violenza diretti ma anche da comportamenti idonei ad assicurare l'impunità (es. forzare la fuga nonostante l'opposizione della persona offesa): è rilevante l'atto consapevole di proseguire la fuga nonostante l'ostacolo, non il mero risultato accidentale di un'imprudente manovra
- Per distinguere tra concorso ordinario (art.110 c.p.) e concorso anomalo (art.116 c.p.) occorre accertare se il coautore abbia effettivamente previsto o accettato il rischio dell'evento ulteriormente dannoso; se l'evento non è stato neppure voluto né accettato, pur essendo prevedibile, può trovare applicazione il concorso anomalo con rideterminazione della responsabilità
- Se il giudice di merito riconosce nella motivazione l'esistenza del concorso anomalo, deve esplicitamente rendere nel dispositivo le conseguenze sanzionatorie; l'omissione determina motivo di annullamento con rinvio
- I motivi di cassazione che implichino una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali o una ricostruzione alternativa dei fatti trovano limite: la Corte di legittimità non riesamina il merito della prova se non per vizi logico-giuridici evidenti (travisamento), mentre tentativi di diversa lettura delle dichiarazioni sono in genere inammissibili
- In casi di uso di veicolo come mezzo per assicurarsi l'impunità, rileva la volontarietà e la consapevolezza della condotta (accendere il mezzo e dirigersi verso un'area non carrabile per fuggire), non la sola eventuale conseguenza materiale (sbandata, ribaltamento) se questa è il rischio assunto dall'agente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →