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Ordinanza

Ordinanza n. 4058/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'esecuzione: - della sentenza n. 11706/2012, resa dal Tribunale di Roma il 6 giugno 2012 all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al R.G. n. 29089/2009; - della sentenza n. 6614/2014 resa dalla Corte d’Appello di Roma il 28 ottobre 2014, all’esito del giudizio di appello rubricato al R.G. n. 2435/2013; - del decreto ingiuntivo n. 23793/2018 emesso dal Tribunale di Roma il 9 novembre 2018 all’esito del procedimento monitorio rubricato al R.G. n. 69886/2018; - della sentenza n. 1330/2022 resa dal Tribunale di Roma all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al R.G. n. 8114/2019.

Giustizia amministrativa202514634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Ministero della Salute di depositare una relazione sui fatti di causa e la documentazione istruttoria entro quaranta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 per il prosieguo.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze civili, di un decreto ingiuntivo e della successiva sentenza civile di opposizione a decreto ingiuntivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di quattro titoli giudiziali civili: due sentenze del Tribunale di Roma e della Corte d'Appello di Roma, un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma e la successiva sentenza resa all'esito dell'opposizione. Il Ministero della Salute ha dichiarato, quanto ai titoli più risalenti, di avere avviato un'istruttoria interna per ricostruire i pagamenti eventualmente già effettuati e le residue poste creditorie, rilevando la vetustà del contenzioso e la frammentazione della documentazione. Con riferimento agli ulteriori titoli, il Ministero ha eccepito la mancata collaborazione della ricorrente. La ricorrente ha invece sostenuto di avere riscontrato le richieste dell'Amministrazione, trasmesso la documentazione richiesta, precisato il credito e sollecitato il pagamento, lamentando inoltre di non avere ricevuto comunicazioni ministeriali in relazione ai primi due titoli. Ai fini della decisione sull'ottemperanza, il TAR ha ritenuto necessario acquisire una relazione dell'Amministrazione sui fatti di causa e la documentazione relativa all'istruttoria svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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