Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 643/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Pavia n. 48/2025 del 11 gennaio 2025 emesso nei confronti del Comune di Pinarolo Po e dichiarato esecutivo, per omessa tempestiva opposizione, con Decreto di Esecutorietà ex 647 c.p.c. in data 11 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202502866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’accordo raggiunto tra le parti ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio di esecuzione. In conformità alla congiunta richiesta delle parti, ha compensato integralmente le spese di lite.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Pavia n. 48/2025, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune e divenuto esecutivo per omessa tempestiva opposizione. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l’Amministrazione, circostanza che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 647 c.p.c.

    La disposizione è richiamata per attestare la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per omessa tempestiva opposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso diretto all’esecuzione di un titolo giudiziale diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, un accordo tra le parti elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio può essere dichiarata sulla base della comunicazione della parte ricorrente circa l’intervenuto accordo con l’amministrazione, quando tale accordo rende non più necessaria la tutela richiesta.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando entrambe le parti ne formulino congiunta richiesta e il giudizio divenga improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.