Cassazione Civile, Ordinanza n. 22339/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice, addetta come operatrice sociosanitaria presso una struttura residenziale psichiatrica, era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in ragione di una asserita rimodulazione della retta, rideterminazione del budget regionale, riduzione dei soggetti assistiti da 10 a 8 e conseguente contrazione dei ricavi, con necessità di ridurre i costi del personale; durante il tentativo conciliativo era stata anche proposta la trasformazione del rapporto in un orario ridotto, proposta rifiutata. La lavoratrice aveva impugnato il recesso chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la tutela reintegratoria, sostenendo l’insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo non provata la riduzione dei pazienti, non dimostrata la contrazione dei ricavi, non provato il repechage e non dimostrata dalla società la mancanza del requisito dimensionale per la tutela reintegratoria. In Cassazione la società deduceva: omesso esame di un fatto decisivo relativo al numero dei dipendenti; violazione delle norme sull’onere della prova e sulla tutela reintegratoria, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la reintegra; violazione delle norme sul giustificato motivo oggettivo, contestando l’apprezzamento delle prove sul peggioramento economico; violazione del divieto di nuove prove in appello per l’uso di documentazione prodotta dalla lavoratrice in sede di reclamo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per il filtro della doppia conforme; il secondo è stato ritenuto infondato perché l’onere di provare le ragioni del licenziamento grava sul datore di lavoro e, ai fini della tutela reintegratoria, non è più richiesto il requisito della manifesta insussistenza del fatto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 125/2022; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la documentazione richiamata dalla Corte d’appello in tema di requisito dimensionale era solo un argomento aggiuntivo, mentre la decisione si fondava principalmente sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della società. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dello Stato ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
co. 1, nn. 3), 4) e 5); penult. co.
Viene richiamato per delimitare i motivi di ricorso; il motivo ex n. 5 è precluso dalla doppia conforme e i motivi che mascherano censure di merito sotto veste di violazione di legge sono inammissibili.
art. 2697 c.c.
La prova dei fatti posti a fondamento del licenziamento e, in particolare, delle condizioni che giustificano il recesso grava sul datore di lavoro; la regola sull’onere probatorio è decisiva anche per escludere la necessità di ulteriori dimostrazioni da parte della lavoratrice.
art. 115 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione, perché il problema era di valutazione delle prove e di riparto dell’onere probatorio, non di utilizzazione di prove non dedotte.
art. 116 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente, ma non è ravvisata alcuna violazione, poiché la censura mirava a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio.
art. 18, co. 5, L. n. 300/1970
È richiamato come base della tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento.
art. 7 L. n. 300/1970
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura conciliativa, ma la Corte non ne fa oggetto di autonoma decisione di merito.
art. 5 L. n. 604/1966
È richiamato dalla Corte come norma che pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare il giustificato motivo di licenziamento.
art. 3 L. n. 604/1966
È richiamato come norma definitoria del giustificato motivo oggettivo, rispetto alla quale la Corte verifica la mancata prova delle ragioni addotte.
art. 30 L. n. 183/2010
È citato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura e ribadisce il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito.
art. 41 Cost.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma non altera il riparto dell’onere della prova né consente di sovvertire l’accertamento di fatto dei giudici di merito.
art. 416 c.p.c.
È richiamato nel motivo relativo al divieto di nuove prove, ma la censura è respinta perché il documento considerato era solo elemento argomentativo accessorio.
art. 437 c.p.c.
È richiamato sul divieto di nuove prove in appello, senza che la Corte vi ravvisi violazione decisiva.
art. 112 c.p.c.
È invocato per asserita ultrapetizione/uso di prove nuove, ma la Corte esclude incidenza invalidante della documentazione richiamata.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
È applicato per la condanna alle spese in favore dello Stato, essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
C. Cost. n. 125/2022
La Corte la richiama per affermare che il requisito della 'manifesta' insussistenza del fatto non è più richiesto ai fini della tutela reintegratoria.
Cass. sez. un. n. 141/2006
È citata a sostegno del principio per cui la prova dell’insussistenza del requisito dimensionale grava sul datore di lavoro.
Cass. n. 9867/2017
È citata nel medesimo senso sulla distribuzione dell’onere probatorio quanto al requisito dimensionale.
Cass. n. 10435/2018
È richiamata dalla Corte territoriale come precedente sull’eccessiva onerosità, ma non assume rilievo decisivo nella decisione di legittimità.
Massime di principio
- In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro sopporta l’onere di provare le ragioni organizzative ed economiche poste a base del recesso; se le ragioni concretamente allegate risultano smentite o non provate, il licenziamento è illegittimo.
- Quando il datore di lavoro non si limiti a indicare il riassetto organizzativo, ma esponga anche fatti specifici a giustificazione del riassetto, il giudice può verificarne la veridicità e la coerenza probatoria.
- Ai fini della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto posto a base del licenziamento non è più richiesto il requisito della manifesta insussistenza, essendo venuto meno a seguito dell’intervento della Corte costituzionale.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- La prova dell’insussistenza del requisito dimensionale che escluda la tutela reintegratoria grava sul datore di lavoro; eventuali documenti richiamati solo in via argomentativa non incidono sulla tenuta della decisione se il fondamento della stessa è il mancato assolvimento di tale onere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22300/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22316/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22325/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22327/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22329/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →