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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00339/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite trae origine da una controversia tra due fratelli, entrambi eredi della madre, e una banca presso cui era acceso un dossier titoli. Una delle parti sosteneva che la banca avesse illegittimamente disposto del dossier come se fosse intestato solo alla madre e al fratello, versando a quest'ultimo il 50% delle somme, nonostante una diffida. Il giudizio di merito aveva visto il rigetto in primo grado e l'accoglimento in appello; poi il fratello, rimasto soccombente in cassazione, ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. Sosteneva che la Corte avesse erroneamente ritenuto formato un giudicato interno sulla cointestazione del dossier a tre persone, confondendo la parte espositiva della sentenza d'appello con una vera statuizione, e che quindi il terzo motivo del ricorso per cassazione fosse in realtà ammissibile. Inoltre ha eccepito la tardività del controricorso della sorella, che la Corte ha poi ritenuto effettivamente non tempestivo alla luce del termine di 40 giorni previsto dall'art. 370 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha riconosciuto la tardività del controricorso della sorella, considerandola non costituita, ma ha ritenuto infondato il dedotto errore di fatto: l'accertamento della cointestazione del dossier risultava già dalla sentenza di primo grado e, soprattutto, la valutazione sulla formazione del giudicato interno e sulla necessità dell'appello incidentale non è un mero errore percettivo, bensì un apprezzamento giuridico-argomentativo non censurabile con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente solo in favore della banca tempestivamente costituita, con attribuzione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    rende esperibile la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei soli casi previsti dalla legge, tra cui l'errore di fatto

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto, non in un giudizio sull'estensione del giudicato o sulla portata delle statuizioni

  • art. 370 c.p.c.

    nel testo applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2023 impone il deposito del controricorso entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso

  • art. 35 comma 5 d.lgs. 149/2022

    disciplina transitoria della riforma Cartabia; rende applicabile il nuovo art. 370 c.p.c. ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1 gennaio 2023

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio non sussiste quando la censura investe la valutazione della portata di una statuizione, la ricostruzione del giudicato interno o l'interpretazione complessiva degli atti processuali, trattandosi di apprezzamenti di diritto e non di mera percezione materiale.
  • La formazione del giudicato interno va valutata tenendo conto del contenuto della sentenza di primo grado e delle ragioni della decisione, non solo della formulazione letterale isolata di singoli passaggi della sentenza impugnata.
  • Quando una sentenza di primo grado ha già accertato un fatto decisivo e la parte non lo impugna con gli strumenti ordinari, non può poi lamentare in revocazione l'erronea considerazione di quel fatto come coperto da giudicato.
  • Nel giudizio di legittimità, il controricorso depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso è tardivo e la parte non può considerarsi regolarmente costituita.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione la correttezza giuridica della precedente ordinanza di cassazione, ma solo per correggere errori di fatto immediatamente percepibili e decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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