Sentenza n. 192/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio ovvero diniego parziale, formatosi a seguito dell’istanza di accesso, ricevuta dal Tribunale di Perugia, a mezzo pec, in data -OMISSIS-, con la quale il ricorrente ha chiesto di ottenere copia dei seguenti documenti: 1) “trasmissione alla locale Procura della Repubblica dell'annotazione di cancelleria effettuata manualmente sulla sentenza n.-OMISSIS- con allegato esposto o nota di accompagno ovvero ancora qualsivoglia documento comunque denominato di trasmissione della succitata annotazione nonché tutta la corrispondenza intercorsa sul punto tra la citata Procura della Repubblica ed il Tribunale di Perugia; 2) minuta della sentenza pubblicata sul PCT alla data del -OMISSIS-, come riportata nella sezione “eventi” del sistema telematico stesso. e per la declaratoria del diritto di accedere alla copia della Minuta della sentenza n.-OMISSIS- pubblicata sul PCT alla data del -OMISSIS-, come riportata nella sezione “eventi” del sistema telematico stesso, nel fascicolo telematico del Tribunale di Perugia rubricato RG -OMISSIS-, il sopra indicato documento amministrativo, di cui al numero sub 2) dell'istanza di accesso del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio ovvero diniego parziale sull’istanza di accesso a documenti relativi a una sentenza del Tribunale di Perugia, inclusa la minuta della sentenza risultante dagli eventi del processo civile telematico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio o diniego parziale formatosi sull’istanza con cui aveva chiesto al Tribunale di Perugia documenti relativi alla trasmissione alla Procura della Repubblica di un’annotazione di cancelleria e la minuta di una sentenza pubblicata nel processo civile telematico. Dopo aver ricevuto soltanto parte della documentazione, ha sostenuto che il Tribunale gli avesse trasmesso una copia della sentenza, ontologicamente diversa dalla minuta richiesta. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento e manifesta ingiustizia. Ha rappresentato l’interesse difensivo all’accesso, ritenendo la minuta indispensabile per contestare una sentenza oggetto di reclamo e per verificare le diverse spiegazioni fornite dal Tribunale circa la data e le modalità di deposito della decisione. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza e la minuta appartengono all’ambito degli atti giudiziari e processuali, che la minuta è un atto endoprocedimentale privo di autonoma rilevanza esterna e che difetterebbe comunque l’interesse all’accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, arrestando l’esame alla questione logicamente prioritaria relativa all’accessibilità degli atti. Ha ritenuto consolidato il principio secondo cui il diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990 riguarda documenti e attività qualificabili come amministrativi, anche in senso oggettivo e funzionale, mentre non è proponibile l’azione ostensiva con riferimento agli atti processuali e agli atti espressione della funzione giurisdizionale, anche quando non siano immediatamente incorporati in un provvedimento decisorio, purché siano intimamente e strumentalmente connessi a quest’ultimo. La minuta, quale atto intervenuto nell’iter di emanazione della sentenza, è stata ricondotta a tale area di esclusione. Il ricorrente non ha inoltre contestato in giudizio le eccezioni dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
Il diritto di accesso è esperibile nei confronti di documenti e attività qualificabili come amministrativi, ma non si estende agli atti processuali o agli atti intimamente e strumentalmente connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza non consente di trasformare in attività amministrativa l’attività propria della funzione giurisdizionale, sottratta all’accesso documentale ex legge n. 241/1990.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale previsto dalla legge n. 241/1990 è ammissibile soltanto quando abbia a oggetto documenti e attività qualificabili come amministrativi, almeno in senso oggettivo e funzionale.
- Gli atti processuali e gli atti espressione della funzione giurisdizionale non sono ostensibili mediante l’actio ad exhibendum prevista dalla legge n. 241/1990.
- L’esclusione dall’accesso comprende anche gli atti che, pur non costituendo direttamente il provvedimento giurisdizionale, siano intimamente e strumentalmente connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale.
- La minuta della sentenza, in quanto atto formato nell’iter di emanazione della decisione, rientra tra gli atti connessi alla funzione giurisdizionale e non può essere richiesta mediante il procedimento di accesso documentale amministrativo.
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