Cassazione Penale, Sentenza n. 31488/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra tre sentenze di condanna concernenti fatti qualificati come atti persecutori, evasione/violazione di prescrizioni connesse allo stato detentivo o altra ipotesi ex art. 387-bis c.p., e calunnia. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la difesa, l'ordinanza era meramente apparente perché si limitava ad affermare in modo generico che il tempo trascorso tra i fatti escludeva l'unicità del disegno criminoso, senza confrontarsi con gli elementi di segno positivo allegati dalla difesa e senza esaminare concretamente i fatti e i provvedimenti irrevocabili posti a base della richiesta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., il giudice deve compiere un concreto esame dei tempi e delle modalità delle singole violazioni e verificare se emergano elementi sintomatici di un'unica deliberazione iniziale, non essendo sufficiente richiamare in astratto il decorso del tempo o una generica tendenza a delinquere. Nel caso concreto, il Tribunale non aveva dato conto dell'acquisizione o dell'esame delle sentenze irrevocabili richiamate dall'istanza, né aveva indicato i relativi provvedimenti, limitandosi a una motivazione apparente e astratta sull'assenza del vincolo della continuazione. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio, previa acquisizione dei provvedimenti rilevanti e con libertà di esito.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione richiede una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo di una pluralità di condotte, almeno nelle linee essenziali, come mezzo per il conseguimento di un unico fine concreto e specifico; non basta una generica abitualità a delinquere o una scelta di vita criminosa.
art. 186 disp. att. c.p.p.
Il giudice, ai fini dell'accertamento dei fatti da cui dipende l'applicazione dell'istituto, deve acquisire d'ufficio i provvedimenti irrevocabili se non allegati dalla parte e darne conto indicando gli estremi identificativi delle decisioni rilevanti.
art. 52 d.lgs. 196/03
È richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di un unico disegno criminoso desumendolo dai tempi, dalle modalità, dalla causale e dagli altri indicatori significativi delle diverse condotte.
- La continuità non può essere desunta da una mera tendenza a delinquere, dalla recidiva o dall'abitualità criminale, poiché occorre una programmazione iniziale, almeno nelle linee essenziali, di una pluralità di reati funzionali a un fine unitario specifico.
- Un intervallo temporale rilevante tra i fatti può escludere la continuazione quando non emerga una chiara ragione che giustifichi la scansione frazionata di un unico progetto originario.
- Il giudice dell'esecuzione, quando esamina una richiesta di continuazione fondata su sentenze irrevocabili, deve acquisire e indicare i provvedimenti rilevanti; la mancata considerazione delle decisioni presupposte rende la motivazione apparente e censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
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