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Sentenza

Sentenza n. 4559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione II) n. -OMISSIS-,

Giustizia amministrativa202401379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione di demolizione di opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1042 del 10 giugno 2015, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere abusive consistenti in un manufatto articolato in tre unità. In appello ha dedotto: travisamento dei fatti, violazione di legge, sviamento e difetto di motivazione, sostenendo che alcune opere fossero riconducibili a manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo e fossero coperte da una DIA; erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 6-bis del medesimo decreto; omessa considerazione dell’assenza di responsabilità della società nella realizzazione degli abusi e violazione dell’art. 15, comma 5, l.r. 15/2008; difetto di istruttoria quanto alla disponibilità dei beni; violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione del principio di buona amministrazione. La società ha inoltre prodotto in appello documentazione diretta a dimostrare la natura e la legittimazione delle opere.

La decisione

L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la sentenza del TAR, rilevando che le opere accertate comprendevano una nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia pesante, realizzati senza i necessari titoli edilizi e senza i nulla osta richiesti dai vincoli paesaggistici, archeologici e ambientali gravanti sull’area. La documentazione prodotta per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., non trattandosi di documenti sopravvenuti né di documenti la cui produzione in primo grado fosse stata impossibile per causa non imputabile alla parte. L’ordine di demolizione è stato ritenuto congruamente motivato mediante la descrizione delle opere, della loro consistenza e delle ragioni della abusività; non era necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, né il decorso del tempo poteva fondare un legittimo affidamento. È stata respinta anche la censura relativa alla responsabilità della proprietaria, poiché la sanzione demolitoria ha carattere reale e può essere adottata nei confronti del proprietario attuale anche se non autore materiale dell’abuso. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordinanza, trattandosi di esercizio vincolato del potere repressivo edilizio; il giudice ha inoltre rilevato che non era stata provata la riferibilità dell’istanza di condono ai lavori sanzionati. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    nel giudizio di appello [...] sono inammissibili nuovi mezzi di prova o documenti, salvo il caso in cui la parte dimostri di non averli potuti produrre incolpevolmente nel giudizio di primo grado

    La produzione documentale nuova in appello è inammissibile quando non riguarda documenti sopravvenuti e la parte non dimostra l’impossibilità incolpevole di produrli in primo grado.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disposizione costituisce il riferimento per l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive; la sanzione è stata ritenuta legittima in presenza di opere di nuova costruzione e ristrutturazione pesante prive dei necessari titoli.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante, ma il giudice ha ritenuto che le opere accertate non fossero riconducibili a interventi soggetti al regime edilizio invocato.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non comporta l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando l’esercizio del potere repressivo edilizio è vincolato.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il giudice richiama la disposizione nel quadro della regola per cui, nel procedimento repressivo edilizio vincolato, la mancata comunicazione di avvio non può condurre all’annullamento dell’ordine di demolizione.

  • art. 15, comma 5, l.r. 15/2008

    La disposizione è stata invocata dall’appellante in relazione all’individuazione dei soggetti responsabili, ma la censura è stata respinta in ragione della natura reale della sanzione demolitoria.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo al principio di buona amministrazione è stato ritenuto inidoneo a fondare l’illegittimità dell’ordine di demolizione adottato nell’esercizio di un potere vincolato.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello sono inammissibili i nuovi documenti che la parte avrebbe potuto produrre in primo grado, salvo che dimostri l’impossibilità incolpevole di tale produzione o la sopravvenienza dei documenti.
  • L’ingiunzione di demolizione di opere abusive è un atto vincolato e dovuto, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere, della loro consistenza e delle ragioni della loro abusività; non è necessaria una specifica ponderazione di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non determina, in assenza di un titolo edilizio legittimante, un legittimo affidamento del proprietario incompatibile con l’adozione della demolizione.
  • La sanzione demolitoria edilizia ha carattere reale: può essere adottata nei confronti del proprietario o di chi abbia la disponibilità dell’immobile al momento dell’adozione, anche se non ha materialmente commesso l’abuso.
  • Poiché la repressione degli abusi edilizi costituisce esercizio di potere vincolato, l’ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAppelloPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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