Cassazione Penale, Ordinanza n. 01327/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva rigettato la richiesta di concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare o della semilibertà. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta formulata in modo generico e sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito dei presupposti per l'accesso alle misure alternative. Il giudice di sorveglianza aveva fondato il diniego su elementi negativi relativi alla pericolosità soggettiva dell'istante, desunta dalle condanne e dalle pendenze, sull'assenza di un domicilio idoneo, sulla mancata indicazione di un lavoro o di altra attività risocializzante e sul difetto di un programma di trattamento serio e concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano generiche e miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e immune da violazioni di legge l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che aveva correttamente valutato la pericolosità del richiedente, l'assenza di un domicilio adeguato, la mancanza di lavoro o attività risocializzante e l'inesistenza di un programma trattamentale idoneo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non è consentito proporre censure meramente generiche o volte a ottenere una nuova valutazione del merito dei presupposti per la concessione delle misure alternative.
- Il diniego delle misure alternative alla detenzione può essere legittimamente fondato su un giudizio complessivo di pericolosità soggettiva del condannato, desumibile anche da precedenti condanne e pendenze, nonché sull'assenza di elementi concreti di stabilità abitativa, lavorativa e trattamentale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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