Sentenza n. 5050/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 3705/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione del giudizio di inidoneità psicofisica e degli atti di esclusione dal concorso per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, escluso dal concorso dopo gli accertamenti psicofisici per una percentuale di massa grassa del 30,7%, ha censurato la sentenza del TAR deducendo: erronea misurazione dell'altezza, inattendibilità o mancato collaudo del macchinario utilizzato per l'esame bioimpedenziometrico, non conformità alle linee guida e ai protocolli ministeriali, travisamento dei fatti, arbitrarietà, irrazionalità, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità; irragionevolezza dell'applicazione del limite di massa grassa a un ruolo tecnico del settore telematico, asseritamente caratterizzato da mansioni d'ufficio, nonché violazione dell'art. 24 del d.P.R. n. 337/1982 e degli artt. 3 e 97 Cost. Ha chiesto anche una nuova verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la propria corporatura fosse peculiare e non adeguatamente valutabile mediante parametri riferiti alla popolazione media. Il TAR, dopo una verificazione, aveva accertato un'altezza di 194,5 cm e una percentuale di massa grassa superiore al limite normativo, sia rispetto al peso rilevato in sede concorsuale sia rispetto a quello rilevato in verificazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto decisiva la verificazione svolta dalla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica Militare, che, utilizzando un diverso macchinario, aveva accertato un'altezza di 194,5 cm e una percentuale di massa grassa pari al 29,42% in relazione al peso concorsuale di 111,3 kg e al 26,3% in relazione al peso di 104,8 kg, comunque superiore al limite massimo del 24,20%. La verificazione ha quindi confermato l'attendibilità del giudizio di inidoneità e ha reso irrilevanti le contestazioni relative al macchinario impiegato in sede concorsuale. La mera scadenza formale del certificato di collaudo, in assenza di prova concreta del malfunzionamento, non determina di per sé l'invalidità della misurazione. Sono state inoltre ritenute irrilevanti le valutazioni private e il precedente servizio militare, poiché le apparecchiature impiegate in sede concorsuale e in verificazione risultavano conformi ai protocolli ministeriali e sottoposte a manutenzione. Il Collegio ha escluso la possibilità di una taratura individualizzata dell'apparecchiatura, ritenendola contraria alla par condicio concorsuale. Quanto al secondo motivo, ha rilevato anzitutto la tardività della censura diretta contro il limite fisico previsto dalla disciplina concorsuale, in quanto clausola escludente da impugnare immediatamente. Nel merito, ha comunque ritenuto ragionevole e vincolante l'applicazione uniforme dei parametri fisici anche ai ruoli tecnici: gli ispettori tecnici assumono qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, sia pure nei limiti delle funzioni esercitate, e possono essere destinati a servizi operativi. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. 207/2015
valore massimo ammissibile di PBF pari al 24,2%
La disposizione stabilisce il parametro fisico inderogabile relativo alla percentuale di massa grassa applicabile agli appartenenti alla Polizia di Stato, inclusi i ruoli tecnici.
art. 11 del bando di concorso
Prevedeva, secondo il giudizio richiamato, l'applicazione dei requisiti e degli accertamenti psicofisici contestati.
art. 42 d.P.R. 337/1982
Gli ispettori tecnici della Polizia di Stato assumono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, anche se limitatamente alle funzioni esercitate; ciò giustifica l'applicazione dei requisiti fisici uniformi e la possibile destinazione a servizi operativi.
art. 66 c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la verificazione disposta dal TAR sull'altezza, sul peso e sulla percentuale di massa grassa dell'interessato.
artt. 19, 66 e 67 c.p.a.
Sono stati invocati dall'appellante per ottenere una nuova verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio; la richiesta non è stata accolta, essendo già risultata attendibile la verificazione espletata.
art. 112 c.p.a.
Il Collegio ha dichiarato di avere esaminato tutti gli aspetti rilevanti, considerando assorbiti o irrilevanti i profili non espressamente menzionati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo agli accertamenti psicofisici per il reclutamento nelle Forze armate e di polizia la tutela giurisdizionale è piena: il giudice amministrativo può verificare direttamente la sussistenza dei presupposti sanitari previsti dalla legge e dalle fonti secondarie, anche quando implicano valutazioni tecniche o concetti giuridici indeterminati.
- Quando il candidato contesta in modo serio e specifico l'attendibilità di un accertamento sanitario, il giudice deve disporre gli approfondimenti istruttori necessari, assicurando la parità delle armi tra il candidato e l'amministrazione; una verificazione tecnica coerente e non adeguatamente contestata può tuttavia confermare definitivamente il giudizio di inidoneità.
- La mera scadenza formale del certificato di collaudo di un'apparecchiatura utilizzata per una misurazione concorsuale non invalida il risultato se non è dimostrato un concreto malfunzionamento dello strumento.
- In una procedura concorsuale non è ammissibile una taratura dell'apparecchiatura diversa per ciascun candidato, quando ciò contrasti con le regole tecniche di funzionamento dello strumento, poiché la standardizzazione dei parametri è funzionale alla par condicio.
- I parametri fisici stabiliti dalla normativa per il personale della Polizia di Stato possono essere applicati uniformemente anche ai ruoli tecnici, poiché l'attribuzione di qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e la possibile destinazione a servizi operativi giustificano la verifica di una piena idoneità fisica generale.
- La contestazione dell'irragionevolezza di un requisito fisico previsto dal bando come clausola immediatamente escludente deve essere proposta tempestivamente, con l'impugnazione immediata della clausola stessa.
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