Sentenza del 23/05/2018 n. 2117 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Fatture soggettivamente inesistenti - Deducibilità - Sussiste - Conseguente illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda fatture soggettivamente inesistenti, ossia documenti riferiti a operazioni eventualmente eseguite, ma da un soggetto diverso da quello indicato in fattura. L'Amministrazione finanziaria sosteneva la falsità delle fatture e la conseguente indeducibilità dei costi e, ai fini IVA, l'indetraibilità dell'imposta. Secondo il principio richiamato, l'Amministrazione deve preliminarmente fornire elementi significativi e indizi idonei a mettere in dubbio la veridicità oggettiva e soggettiva delle operazioni. Solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria. Per la detrazione IVA, invece, grava sul contribuente la prova della reale esecuzione dell'operazione.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima nella parte in cui non aveva assolto preventivamente all'onere di dimostrare, mediante elementi concreti e qualificati, la falsità delle fatture. Ne consegue la sussistenza della deducibilità dei costi, mentre per la detraibilità IVA resta necessario che il contribuente dimostri l'effettività dell'operazione e la sua riferibilità al soggetto indicato. L'esito riportato è quindi favorevole al contribuente quanto alla deducibilità, con la precisazione che la detrazione IVA segue un regime probatorio più rigoroso.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei componenti negativi di reddito presuppone la loro effettività e inerenza. In presenza di fatture contestate come soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare con elementi concreti la falsità dell'operazione o dell'identità del fornitore.
Art. 21 del D.P.R. 633/1972
La fattura deve rappresentare correttamente l'operazione e i suoi elementi identificativi. Ai fini della detrazione IVA, il contribuente deve dimostrare la reale esecuzione dell'operazione e la corrispondenza tra il documento e l'attività economica effettivamente svolta.
Cassazione civile, sezione tributaria, 26 settembre 2008, n. 24201
L'Amministrazione finanziaria deve fornire inizialmente elementi significativi e indizi idonei a contestare la veridicità oggettiva e soggettiva delle fatture; solo successivamente si trasferisce sul contribuente l'onere della prova contraria.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non può basarsi su una mera presunzione astratta: deve indicare elementi concreti, gravi e coerenti che mettano in dubbio l'identità del reale fornitore o la riferibilità dell'operazione.
- Una volta fornita una contestazione adeguatamente motivata dall'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l'effettività dell'operazione, attraverso contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti, corrispondenza e altri elementi di riscontro.
- La deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA non seguono necessariamente lo stesso regime probatorio: per i costi è centrale la prova dell'effettività, inerenza e riferibilità economica; per l'IVA il contribuente deve dimostrare anche la concreta esecuzione dell'operazione e la correttezza soggettiva della fattura.
- La presenza di irregolarità o di un fornitore ritenuto inadempiente non dimostra automaticamente che l'acquirente abbia partecipato a una frode: occorre valutare anche la consapevolezza o conoscibilità dell'irregolarità da parte del contribuente.
- In situazioni analoghe è essenziale distinguere tra contestazione dell'esistenza materiale dell'operazione e contestazione dell'identità del soggetto che l'ha effettuata, perché la prova richiesta e le conseguenze fiscali possono differire.
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