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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32459/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi e per l’inidoneità delle censure a dimostrare vizi di legittimità della decisione impugnata. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento dispone inoltre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, c.p.; la censura è stata ritenuta priva di specificità perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo censurava la motivazione sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato e sulla valutazione della perizia psichiatrica. La Corte ha rilevato che tale accertamento costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e che il controllo di legittimità sulla perizia riguarda soltanto la correttezza metodologica e la coerenza logica della motivazione, non consentendo una rivalutazione degli esiti probatori; nella specie la motivazione è stata ritenuta immune da vizi. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.; anche tale doglianza è stata dichiarata inammissibile perché reiterava questioni già esaminate e disattese dal giudice d’appello senza confrontarsi con le ragioni ostative indicate nella sentenza. Il quarto motivo contestava il diniego delle circostanze favorevoli; la Corte ha rilevato che la relativa valutazione è riservata al giudice di merito quando adeguatamente motivata e che il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato, potendo valorizzare gli elementi ritenuti decisivi o anche l’assenza di elementi favorevoli. Nel caso concreto erano state evidenziate l’assenza di elementi positivamente valutabili e la reiterazione di condotte criminose con particolare ostinazione ai danni della vittima.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7, c.p.

    La disposizione è richiamata in relazione all’aggravante contestata; il motivo diretto a censurarne l’applicazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo ricorre quando non vi è necessaria correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e le censure prospettate; tale vizio comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere sostenuta da una censura specifica e confrontarsi con le ragioni ostative già indicate dal giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della valutazione delle circostanze e del trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi, anche uno solo tra quelli indicati dalla norma, oppure l’assenza di elementi favorevoli.

  • art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi secondo quanto previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è privo di specificità quando non si confronta con le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione e si risolve in una critica meramente apparente o reiterativa.
  • La valutazione della capacità di intendere e di volere costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, razionale e conforme ai criteri scientifici di riferimento, anche mediante adesione alle conclusioni peritali.
  • Il controllo di legittimità sulla perizia psichiatrica non consente alla Corte di cassazione di stabilire quale tesi scientifica sia più attendibile o di procedere a una diversa lettura della prova; esso è limitato alla verifica della correttezza metodologica e della coerenza logica della motivazione.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice d’appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni ostative indicate nella decisione impugnata.
  • Il diniego delle circostanze favorevoli appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato; il giudice può fondare la decisione sugli elementi ritenuti decisivi, anche su uno solo di quelli indicati dall’art. 133 c.p., o sull’assenza di elementi favorevoli.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioniProve
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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