Sentenza del 28/11/2016 n. 7507 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Divieto dichiarazioni testimoniali - Sussiste - Divieto dichiarazioni extra-giudiziali terzi - Esclusione - Ente impositore - Audizione soggetti terzi - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Rileva - Coinvolgimento contribuente - Presunto disegno fraudolento - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Rileva - Concorso soggetti terzi - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Rileva - Ente impositore - Soggetti terzi - Imposta evasa - Mancato ricupero - Illegittimità atto impositivo - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto impositivo è stato ritenuto illegittimo. Il giudice ha rilevato che l'Amministrazione non aveva assolto l'onere probatorio relativo alla partecipazione del contribuente al presunto disegno fraudolento e al concorso dei soggetti terzi. L'omessa audizione preventiva dei terzi e il mancato recupero dell'imposta nei loro confronti hanno ulteriormente evidenziato l'insufficienza dell'istruttoria e della prova dell'illecito contestato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sul presunto coinvolgimento in un disegno fraudolento insieme a soggetti terzi. L'Amministrazione non avrebbe adeguatamente dimostrato la sua effettiva partecipazione, non avrebbe instaurato un contraddittorio preventivo con i terzi presuntivamente coinvolti e non avrebbe recuperato nei loro confronti l'imposta evasa. La controversia riguarda anche la distinzione tra dichiarazioni testimoniali, vietate nel processo tributario, e dichiarazioni stragiudiziali di terzi, che possono invece essere acquisite e valutate come elementi probatori.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel caso concreto, l'onere di provare il coinvolgimento del contribuente nel disegno fraudolento gravava sull'Amministrazione.
Art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non sono ammesse le dichiarazioni testimoniali in senso tecnico, ma possono essere acquisiti e valutati elementi documentali o dichiarazioni stragiudiziali provenienti da terzi, secondo le regole del processo tributario e nel rispetto del diritto di difesa.
Massime di principio
- Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce all'Amministrazione di acquisire dichiarazioni stragiudiziali rese da terzi; tali dichiarazioni devono però essere valutate come elementi probatori e non possono sostituire integralmente una prova concreta e coerente.
- Quando l'accertamento si fonda sul presunto concorso del contribuente con soggetti terzi in una frode, l'Amministrazione deve dimostrare con elementi specifici sia l'esistenza del disegno fraudolento sia l'effettiva partecipazione del contribuente.
- L'Amministrazione non può fondare l'accertamento su mere presunzioni non verificate, soprattutto quando avrebbe potuto acquisire informazioni dai terzi coinvolti o instaurare un contraddittorio preventivo.
- Il mancato recupero dell'imposta nei confronti dei soggetti terzi presuntivamente responsabili non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, ma può evidenziare un'istruttoria incompleta e l'assenza di una prova adeguata del concorso del contribuente.
- In situazioni analoghe, la legittimità dell'accertamento dipende dalla sufficienza, gravità, precisione e concordanza degli elementi raccolti dall'ente impositore e dalla possibilità per il contribuente di contestarli efficacemente.
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