Sentenza del 17/02/2023 n. 5176 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'omesso versamento delle ritenute operate dall'A.S.L. per l'anno d'imposta 2009 e il conseguente atto di ripresa a tassazione. L'A.S.L. aveva promosso istanze di autotutela e ricorsi (anche per revocazione) sostenendo errori e producendo documenti che riteneva nuovi e rilevanti. L'Ufficio aveva rifiutato l'autotutela richiamando il giudicato formato sul rapporto; i giudici di merito avevano invece accolto il ricorso dell'A.S.L. avverso il diniego di autotutela. L'Agenzia ricorreva in Cassazione contestando la decisione favorevole all'ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi (secondo, terzo e quarto) relativi ai limiti del potere di autotutela quando sussiste un giudicato e ha cassato la sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della parte contribuente (A.S.L.), ritenendo che non sussistessero elementi sopravvenuti, eccezionali e rilevantissimi idonei a superare il giudicato e che i presunti documenti nuovi non fossero tali o non fosse dimostrata l'impossibilità di produrli prima. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la parte contribuente a rifondere le spese di Cassazione all'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.400,00 più spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n.4)
Strumento procedurale invocato per censurare la motivazione e la violazione di norme di diritto; la Corte valuta i motivi di cassazione per violazione di legge e carenza di adeguata motivazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'eccezione preliminare e alla necessità di motivazione: la Corte afferma che non è necessario che il giudice confuti esplicitamente tutte le tesi non accolte se la decisione è logicamente incompatibile con tali tesi.
D.L. n. 564/1994, art. 2-quater, comma 1
Norma sull'istanza di autotutela in materia tributaria richiamata nei motivi: la Corte ricorda che l'istanza di revisione non costituisce atto dovuto e che il silenzio dell'amministrazione su istanza di autotutela non è automaticamente impugnabile come atto amministrativo.
D.M. n. 37/1997, art. 2, comma 2
Richiamato insieme alle norme sul potere di autotutela; utilizzato per contestare la legittimità del rifiuto di autotutela in presenza di giudicato.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Norma del processo tributario citata nel contesto della impugnabilità degli atti e dei limiti delle istanze amministrative rispetto al giudicato.
art. 97 Cost.
Principio di legalità e buon andamento dell'amministrazione richiamato per bilanciare il potere di autotutela con la forza del giudicato.
art. 113 Cost.
Diritto al ricorso giurisdizionale contro gli atti amministrativi; la Corte richiama il ruolo del giudicato nel trasformare interessi legittimi in diritti soggettivi perfetti.
L. n. 241/1990, art. 21 e art. 21-septies
Norme sul potere di autotutela: la Corte sottolinea che il potere di autotutela non è doveroso e gli atti adottati in violazione del giudicato sono nulli.
D.Lgs. n. 104/2010, art. 30, comma 4
Richiamato in relazione alla nullità dell'atto amministrativo che elude il giudicato.
art. 2909 c.c.
Citato nei motivi relativi alla stabilità dei rapporti e al principio del giudicato; la Corte valuta l'eventuale conflitto tra poteri amministrativi e effetti del giudicato.
Corte Cost., sent. n. 181/2017
Giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il silenzio dell'amministrazione su istanza di autotutela fiscale non costituisce atto tacito impugnabile, essendo l'azione discrezionale.
Giurisprudenza di legittimità (varie, es. Cass. S.U. 3698/2009; Cass. V, n. 18604/2019 ecc.)
Richiami a orientamenti della Corte di Cassazione secondo cui l'autotutela non può essere esercitata per eludere il giudicato, e che la revisione di un rigetto amministrativo è inammissibile quando l'istanza è mera sollecitazione discrezionale.
Massime di principio
- Il potere di autotutela dell'amministrazione è discrezionale e non obbligatorio: quando sul rapporto si è formato un giudicato la PA non può revocare o modificare unilateralmente la situazione salvo che emergano elementi sopravvenuti, eccezionali e rilevantissimi che giustifichino la revisione.
- Il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di autotutela fiscale (o la mancata revisione) non costituisce necessariamente atto impugnabile autonomamente: l'istanza è spesso mera sollecitazione del potere discrezionale.
- La revocazione o l'istanza di revisione non sono ammesse quando le argomentazioni e i documenti invocati sono deducibili e potevano essere prodotti nei precedenti gradi di giudizio; per essere utili devono risultare realmente nuovi e la parte deve dimostrare l'impossibilità di produrli prima.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente tutte le tesi non accolte: è sufficiente una motivazione logica e coerente che indichi le prove ritenute decisive o la loro carenza.
- Errori di calcolo o di quantificazione dell'imposta, da soli, non costituiscono elemento sopravvenuto rilevantissimo tale da giustificare la rimozione del giudicato mediante autotutela.
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