Cassazione Penale, Sentenza n. 14238/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano. Nucera contestava (i) l'applicazione automatica, senza motivazione, delle pene accessorie previste dall'art. 317-bis c.p. (interdizione perpetua dai pubblici uffici e incapacità in perpetuo di contrattare con la P.A.) richiamate dall'art. 445 c.p.p. (comma 1-ter) e (ii) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 323-bis c.p. (esiguità del danno, comportamento collaborativo, restituzione del profitto). Bonina censurava (i) la qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che la condotta non integra corruzione né assoggettamento stabile), (ii) il mancato riconoscimento di art. 323-bis per effetto della confessione, (iii) omessa motivazione sulla liquidazione delle spese processuali e (iv) l'applicazione delle pene accessorie. Sono stati altresì sollevati motivi di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis c.p. e questioni relative alla natura del patteggiamento e dei limiti di impugnazione in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati soltanto con riferimento ai motivi relativi all'applicazione delle pene accessorie. Ha dichiarato inammissibili, perché non consentiti dal rito, alcuni motivi sostanziali (tra cui i motivi di Nucera relativi all'attenuante ex art. 323-bis e i primi due motivi di Bonina sulla qualificazione del fatto e sull'attenuante) in quanto il ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per motivi limitati ex art. 448, comma 2-bis c.p.p. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la pronuncia del Tribunale abbia applicato le pene accessorie senza alcuna motivazione e, alla luce delle modifiche legislative (legge n. 3/2019: art. 444, comma 3-bis e art. 445, comma 1-ter c.p.p.), ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulle pene accessorie e ha rinviato al Tribunale affinché valuti, motivando, l'eventuale applicazione delle stesse e la questione delle spese a favore della parte civile.
Norme richiamate
art. 317-bis cod. pen. (pene accessorie)
Prevede le pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e divieto di contrarre con la P.A.). La Corte ha posto l'accento sul fatto che, dopo le modifiche del 2019 richiamate dal processo, l'applicazione di tali pene nel patteggiamento non è più automaticamente esclusa ma può essere rimessa alla discrezionalità del giudice; tuttavia la loro applicazione richiede motivazione specifica.
art. 444, comma 3-bis cod. proc. pen.
"la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie"
Consente alla parte che chiede il patteggiamento di subordinare l'accordo all'esenzione dalle pene accessorie; la norma è stata richiamata per spiegare la disciplina speciale introdotta dalla legge n. 3/2019.
art. 445, comma 1 e comma 1-ter cod. proc. pen.
"con la sentenza di applicazione della pena ... il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale"
La modifica (comma 1-ter) ha introdotto un potere discrezionale del giudice di applicare le pene accessorie nei casi di patteggiamento per determinati reati contro la pubblica amministrazione; ciò ha eliminato in tali ipotesi il divieto automatico di applicazione delle pene accessorie nel patteggiamento ordinario.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi proponibili in Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai soli vizi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica manifestamente eccentrica e l'illegalità della pena o misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto inammissibili vari motivi dei ricorrenti perché esulanti da queste ipotesi.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma generale sui motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha richiamato l'art. 606 per affermare che i motivi relativi alle pene accessorie non concordate tra le parti sono proponibili nell'ambito della disciplina generale (ossia non soggetti al limite di ammissibilità dell'art. 448, comma 2-bis).
art. 323-bis cod. pen.
Circostanza attenuante speciale (esiguità del danno, comportamento collaborativo, restituzione del profitto). La Corte ha ritenuto che la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante, quando proposta in cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta, sia inammissibile salvo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis.
artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis cod. pen.
Elenco dei reati contro la pubblica amministrazione richiamati dalla normativa che ha esteso la disciplina speciale del patteggiamento; la modifica legislativa impatta sulla concessione delle pene accessorie per questi specifici delitti.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 3/2019 il giudice del patteggiamento ha, per i delitti contro la P.A. indicati dalla norma, un potere discrezionale di applicare o meno le pene accessorie previste dall'art. 317-bis c.p.; quindi l'esenzione non è più automatica nel patteggiamento ordinario.
- Se il giudice applica pene accessorie che non fanno parte dell'accordo tra le parti, la sentenza deve contenere motivazione specifica; l'assenza di motivazione può determinare l'annullamento limitato a quelle statuizioni e il rinvio per nuova decisione motivata.
- I ricorsi in Cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) sono soggetti ai limiti di ammissibilità dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: molte censure di merito (es. valutazioni sulla fondatezza delle prove, riconoscimento di attenuanti) risultano inammissibili salvo errori di qualificazione palesemente manifesti o altri vizi espressamente considerati dalla norma.
- Le questioni sulle pene accessorie, quando non rientrano nell'accordo, possono essere dedotte con i mezzi di impugnazione ordinari (richiamando la disciplina generale di impugnazione), perché non sono sempre soggette ai limiti speciali del patteggiamento.
- Per evitare l'applicazione di pene accessorie in sede di patteggiamento, l'imputato può formalmente subordinare la richiesta all'esenzione prevista dall'art. 444, comma 3-bis; in mancanza di tale richiesta esplicita il giudice resta libero di decidere ma dovrà motivare la scelta.
- Le difese che puntano al riconoscimento dell'attenuante ex art. 323-bis devono prestare attenzione ai limiti processuali di impugnazione: in cassazione, tali censure rischiano l'inammissibilità se non inquadrate nei motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis o nelle gravi ipotesi previste dall'ordinamento.
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